Art. 7. Altri casi di sospensione del termine 1. Oltre che nei casi indicati nell'ultima parte del quinto comma dell'art. 6, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.