ART. 3. (Compiti del CIPE). 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' sostituito dal seguente: " 2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n. 59". 2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale com- pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
Note all'art. 3: - Per il titolo della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 2. - La legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale; n. 61 del 14 marzo 1986. - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalle soppresse agenzie per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), e' il seguente: "4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.".