ART. 3.
                         (Compiti del CIPE).
  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto  legislativo  5  dicembre
  1997, n. 430, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  I  compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
  attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni
  competenti per materia,  tenuto  conto  dei  settori  ai  quali  si
  riferiscono  le  relative  funzioni.  Con deliberazione del CIPE da
  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente disposizione, previo parere  della  Conferenza  permanente
  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento  e  di  Bolzano  e  quindi  delle   competenti   Commissioni
  parlamentari  permanenti,  che si pronunciano entro quindici giorni
  dalla richiesta, sono individuate le  tipologie  dei  provvedimenti
  oggetto  del  trasferimento  e  le  amministrazioni rispettivamente
  competenti.   Con  la  stessa  deliberazione  sono  intividuate  le
  attribuzioni,   non   concernenti   compiti  ti  gestione  tecnica,
  amministrativa e finanziaria, previste da  norme  vigenti,  che  il
  CIPE  continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta
  deliberazione sono abrogate tutte le  norme  che  attribuiscono  al
  CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e,
  in  genere,  competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono
  fatte salve le ulteriori  modifiche  derivanti  dalle  disposizioni
  eventualmente  emanate in attuazione dell a legge 15 marzo 1997, n.
  59".
  2. Gli assetti  finali  dei  piani  progettuali  dei  contratti  di
  programma  stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono
  sottoposti al CIPE, pena la revoca del finanziamento, entro  il  31
  dicembre  2000.  I provvedimenti provvisori di concessione adottati
  entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati  dal  Ministero
  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica sulla
  base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di  concessione
  definitiva  sono adottati   dallo stesso Ministero con le modalita'
  previste dall'articolo 4, comma 4,  del  decreto-legge  8  febbraio
  1995,  n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine
  di  garantire  il  raccordo  con  le  deliberazioni  del  CIPE   le
  commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle
  iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un
  funzionario  del  Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e di
  coesione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
  programmazione  economica  con compiti di segretario, al quale com-
  pete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al
  singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.
 
          Note all'art. 3:
            -  Per  il  titolo  della legge n. 59 del 1997 si veda in
          nota all'art. 2.
            - La legge 1  marzo  1986,  n.  64  recante:  "Disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale; n. 61 del 14 marzo 1986.
            - Il testo dell'art. 4,  comma  4,  del  decreto-legge  8
          febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
          n.  104 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione
          delle agevolazioni alle attivita' gestite  dalle  soppresse
          agenzie  per  la  promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno,
          per la sistemazione del  relativo  personale,  nonche'  per
          l'avvio  dell'intervento  ordinario nelle aree depresse del
          territorio nazionale), e' il seguente:
            "4.  Ai  fini  dell'emanazione   del   provvedimento   di
          concessione   definitiva,  l'ammontare  degli  investimenti
          ammissibili alle agevolazioni, di cui  al  comma  3,  fatto
          salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,   n.  488,  e'  determinato  dalle  risultanze  delle
          relazioni finali di  spesa,  trasmesse  dagli  istituti  di
          credito  e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli
          accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le
          medesime finalita' le  certificazioni  occorrenti  ai  fini
          dell'accertamento  dei  requisiti e delle condizioni per la
          fruizione   dei   benefici   possono    essere    acquisite
          dall'amministrazione,  anche  per  le iniziative di importo
          superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni  di
          cui al comma 3.".