ART. 36. (Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)' n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. 5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna che asportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure: a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi; b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e succes- sive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi. 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data ti entrata in gore della presente legge. L'onere complessivo non puo' superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 36: Comma 1: - Il regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del 24 agosto 1992, n. L240. Comma 4: - L'art. 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 2408/92 cosi' recita: "d) L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera' ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e il termine per la presentazione delle offerte non pu essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione. e) Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti: i) le norme prescritte dall'onere di servizio, pubblico; ii) norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili; iii) il periodo di validita' del contratto; iv) sanzioni in caso di inadempienza del contratto. f) La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il piu' presto possibile, tenendo conto della qualita' del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonche' del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati. g) In deroga al disposto della lettera f), dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrerre un periodo di due mesi prima che si proceda alla selezione, affinche' gli altri Stati membri possano presentare eventuali osservazioni. h) Uno Stato membro puo' rimborsare un vettore aereo selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione". Comma 5, lettera a): - La legge 9 febbraio 1963, n. 82 recante: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52. Comma 5, lettera b): - La legge 5 maggio 1976, n. 324 recante: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1976, n. 142.