ART. 36.
           (Continuita' territoriale per la Sardegna e le
             isole minori della Sicilia dotate di scali
                           aeroportuali).
  1. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  al  fine  di
  conseguire   l'obiettivo  della  continuita'  territoriale  per  la
  Sardegna  e  le  isole  minori  della  Sicilia  dotate   di   scali
  aeroportuali,   in   conformita'   alle   disposizioni  di  cui  al
  regolamento (CEE)' n. 2408/92 del Consiglio, del  23  luglio  1992,
  dispone con proprio decreto:
  a)  gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni
  della conferenza di servizi di cui al  comma  2,  relativamente  ai
  servizi  aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della
  Sardegna  e  delle  isole  minori  della  Sicilia  e  i  principali
  aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
  b)  d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna
  e della Sicilia, una gara di  appalto  europea  per  l'assegnazione
  delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole
  minori  della  Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
  nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di  linea
  con assunzione di oneri di servizio pubblico.
  2.  I  presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro
  dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni  dalla  data
  di  entrata  in  vigore della presente legge, indicono e presiedono
  una conferenza di servizi con la partecipazione,  oltre  che  delle
  regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.
  3.  La  conferenza  di  servizi  ha  il  compito  I  di precisare i
  contenuti dell'onere di  servizio  pubblico,  senza  oneri  per  il
  bilancio dello Stato, indicando:
  a) le tipologie e i livelli tariffari;
  b) i  soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
  c) il  numero dei voli;
  d) gli orari dei voli;
  e) i tipi di aeromobili;
  f) la capacita' di offerta.
  4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione degli oneri di
  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  Ministro  dei
  trasporti  e  della  navigazione  d'intesa  con  i presidenti delle
  regioni interessate indice la gara di appalto  europea  secondo  le
  procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g)
  e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
  1992.  Il  rimborso  al  vettore o ai vettori aerei selezionati non
  puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per  l'anno
  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.
  L'1  per  cento  della  spesa  autorizzata  dal  presente  comma  e
  destinato  alle  isole  minori  della  Sicilia  dotate   di   scali
  aeroportuali.
  5.  Sono  concessi  alle  piccole  e  medie  imprese industriali di
  trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna  che  asportano
  semilavorati   o   prodotti  finiti,  ad  eccezione  di  quelle  di
  distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei
  limiti stabiliti dall'Unione europea in materia  di  aiuti  statali
  alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti
  misure:
  a)  fino  al  limite  dell'80  per cento dell'importo delle tasse e
  delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio  1963,
  n.  82,  e  successive  modificazioni,  pagate  per  operazioni  di
  commercio nei porti sardi;
  b) fino al  limite  dell'80  per  cento  dell'importo  dei  diritti
  aeroportuali  previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e succes-
  sive modificazioni, pagati per le  operazioni  di  commercio  negli
  aeroporti sardi.
  6.  Il  Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme
  di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5  entro  sessanta
  giorni  dalla data ti entrata in gore della presente legge. L'onere
  complessivo non puo' superare l'importo di  lire  20  miliardi  per
  l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi  di
  lire  per  l'anno  2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere
  dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  1999-2001,
  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "
  Fondo speciale "  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica per l'anno
  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
  Ministero dei trasporti e della navigazione.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
  economica e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 36:
          Comma 1:
            -  Il regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio del 23
          luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della  Comunita'
          alle  rotte  intracomunitarie  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' Europee del 24  agosto  1992,  n.
          L240.
          Comma 4:
            -  L'art.  4,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h) del
          regolamento (CEE) n. 2408/92 cosi' recita:
            "d) L'accesso ad una rotta  sulla  quale  nessun  vettore
          aereo  abbia  istituito  o  si appresti a istituire servizi
          aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico
          imposto su tale rotta, puo'  essere  limitato  dallo  Stato
          membro  ad  un  unico  vettore  aereo  per  un  periodo non
          superiore a tre anni al termine del quale si procedera'  ad
          un  riesame  della  situazione.  Il  diritto  di effettuare
          siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto  pubblico,
          per  rotte  singole  o  serie  di rotte a qualsiasi vettore
          aereo comunitario abilitato a effettuare tali  servizi.  Il
          bando  di  gara  viene  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee e il termine per  la  presentazione
          delle offerte non pu essere inferiore a un mese dal giorno
          della  pubblicazione.    Le  offerte presentate dai vettori
          aerei  sono  immediatamente  comunicate  agli  altri  Stati
          membri interessati e alla Commissione.
            e)  Il  bando  di  gara ed il successivo contratto devono
          contemplare tra l'altro i punti seguenti:
             i) le norme prescritte dall'onere di servizio, pubblico;
             ii) norme relative alla modifica  e  alla  scadenza  del
          contratto,  in  particolare  per tener conto di cambiamenti
          imprevedibili;
             iii) il periodo di validita' del contratto;
             iv) sanzioni in caso di inadempienza del contratto.
            f)  La  selezione  tra  le   offerte   presentate   viene
          effettuata  il  piu'  presto possibile, tenendo conto della
          qualita'  del  servizio  offerto  e  in  particolare  delle
          tariffe  aeree  e  delle  condizioni  proposte agli utenti,
          nonche' del costo dell'eventuale  compenso  richiesto  allo
          Stato o agli Stati membri interessati.
            g)  In  deroga  al  disposto della lettera f), dal giorno
          della presentazione  delle  offerte  deve  trascorrerre  un
          periodo  di  due  mesi prima che si proceda alla selezione,
          affinche'  gli  altri  Stati  membri   possano   presentare
          eventuali osservazioni.
            h)  Uno  Stato  membro  puo'  rimborsare un vettore aereo
          selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le
          norme di onere di servizio pubblico prescritte  nel  quadro
          del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi
          e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
          Comma 5, lettera a):
            -  La  legge  9 febbraio 1963, n. 82 recante:  "Revisione
          delle tasse e dei diritti marittimi", e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52.
          Comma 5, lettera b):
            - La legge 5 maggio 1976, n. 324 recante: "Nuove norme in
          materia  di  diritti  per  l'uso  degli aeroporti aperti al
          traffico  aereo  civile",  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1976, n. 142.