ART. 44.
                   (Disposizione interpretativa).
  1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993,  n.  317,
  va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi
  ai  lotti  di  piani  di  ricostruzione  gia'  affidati con atti ti
  concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori  pubblici
  del  7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che
  la loro definizione contabile va effettuata  con  riferimento  allo
  stato  di  avanzamento  alla  data  di  emanazione  del  decreto di
  annullamento, data di cessazione dei lavori.
 
          Nota all'art. 44:
            - Il testo dell'art. 2, comma 3, della  legge  12  agosto
          1993,  n.  317,  (Norme  generali  per il completamento dei
          piani di ricostruzione post-bellica), e' il seguente:
            "3. I lavori relativi a lotti di piani  di  ricostruzione
          gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto
          del  Ministro  dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono
          contabilmente  definiti  con  riferimento  allo  stato   di
          avanzamento  dei  lavori  esistente alla data di emanazione
          del decreto di annullamento.".