ART. 44. (Disposizione interpretativa). 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
Nota all'art. 44: - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 12 agosto 1993, n. 317, (Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica), e' il seguente: "3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento.".