AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva 91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6; Vista la legge 24 aprile 1998, n,. 128, ed in particolare l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed integrazioni necessaire al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto legislativo: Articolo 1 (Finalita') 1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: a) prevenire, e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per quelle potabili; d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) l'individuazione di obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche' la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualita' del corpo recettore; d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36; e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; f) l'individuzione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al ritualizzo ed al riciclo delle risorse idriche. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province. autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
AVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - L'articolo 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La direttiva 91/271/CEE del consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e' pubblicata nella G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale delle comunita' europee) del 30 maggio 1991, n. L. 135. - La direttiva 91/676/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e' pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1991, n. L. 375. - La direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/ 271/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 7 marzo 1998, n. L. 67. - Il testo degli articoli 36 e 37 della legge 22 febbraio 1991, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - Legge comunitaria 1993" - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 52 del 4 marzo 1994 e' il seguente: "Art. 36 - (Tutela dell'ambiente: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi. fondamentali della qualita' della vita, della conservazione, e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso: 1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia; 2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione; 3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale; 4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti; b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria; c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comutaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore. "Art. 37 (Tutela delle acque: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91 /271 /CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane; b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane; c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino gia' disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonche' determinare i criterti di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome; d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici; e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento previsto dagli articoli 2 e 12 legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognature e di depurazione. 2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente, predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili; b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti; c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita'; d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola; e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili; f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del Consiglio 91/271 /CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236". - Il testo dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee legge comunitaria 1994, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 34 del 10 febbraio 1996, e' il seguente: "Art. 6 - (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994, n. 146, e attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4 e , applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge". - Il testo dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle comunita' europee - Legge comunitaria 95-97" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 88/L e' il seguente: "Art. 17 - (Tutela delle acque dall'inquinamento). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. 2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, assicurando: a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti; b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potra' avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni; c) il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei parametri di qualita' dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non puo' derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi; d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari. 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati. - La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 14 del 19 gennaio 1994. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 38 del 15 febbraio 1997. - La direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e' pubblicata nella G.U.C.E. del 26 marzo 1991, n. L 78. - La direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e' pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1991, n. L 377. - La direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e' pubblicata nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1994, n. L 365. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' pubblicata sul supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale serie generale del 21 aprile 1998. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 92 del 21 aprile 1998. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 recante "Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" e' pubblicato sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale serie generale del 30 giugno 1988. - La legge 18 maggio 1989, n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale serie generale del 25 maggio 1989. - Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5. Note all articolo 1: - Il titolo della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 117 della Costituzione e' il seguente: "Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".