Articolo 2
                            (Definizioni)

   1. Ai fini del presente decreto si intende per:

   a)  "abitante  equivalente":  il  carico  organico  biodegradabile
avente  una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a
60 grammi di ossigeno al giorno;

   b)  "acque  ciprinicole":  le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;

   c)  "acque  costiere":  le  acque al di fuori della linea di bassa
marea o del limite esterno di un estuario;

   d)  "acque  salmonicole":  le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

   e) "estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere  alla  foce  di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono   definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente;  in  via
transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

   f)  "acque  dolci":  le  acque che si presentano in natura con una
bassa  concentrazione  di  sali  e  sono  considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

   g)   "acque   reflue  domestiche":  acque  reflue  provenienti  da
insediamenti   di   tipo   residenziale  e  da  servizi  e  derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;

   h)  "acque  reflue  industriali":  qualsiasi  tipo di acque reflue
scaricate  da  edifici  in  cui  si  svolgono attivita' commerciali o
industriali,  diverse  dalle  acque  reflue  domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento;

   i)  "acque  reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di  acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali ovvero
meteoriche di dilavamento;

   l)  "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della
superficie  del  terreno,  nella  zona  di  saturazione  e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;

   m)  "agglomerato":  area in cui la popolazione ovvero le attivita'
economiche   sono   sufficientemente  concentrate  cosi'  da  rendere
possibile  la raccolta e il convogliamento delle acque reflue, urbane
verso  un  sistema  di  trattamento di acque reflue urbane o verso un
punto di scarico finale;

   n)  "applicazione  al  terreno": l'apporto di materiale al terreno
mediante  spandimento  sulla  superficie  del  terreno, iniezione nel
terreno,  interramento,  mescolatura  con gli strati superficiali del
terreno;

   o)  "autorita'  d'ambito":  la  forma di cooperazione tra comuni e
province  ai  sensi  dell'articolo  9, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36;

   p)  "bestiame":  si intendono tutti gli animali allevati per uso o
profitto;

   q)   "composto  azotato":  qualsiasi  sostanza  contenente  azoto,
escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

   r)  "concimi  chimici":  qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;

   s)  "effluente  di  allevamento":  le deiezioni del bestiame o una
miscela  di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato;

   t)  "eutrofizzazione":  arricchimento delle acque in nutrienti, in
particolare  modo  di  composti  dell'azoto  ovvero  del fosforo, che
provoca  una  proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita
vegetale,  producendo  una indesiderata perturbazione dell'equilibrio
degli,  organismi  presenti  nell'acqua  e della qualita' delle acque
interessate;

   u)  "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre  1984,  n.748,  ai fini del presente decreto e' fertilizzante
qualsiasi  sostanza  contenente,  uno o piu' composti azotati, sparsa
sul  terreno  per  stimolare  la  crescita  della  vegetazione;  sono
compresi  gli  effluenti  di allevamento, i residui degli allevamenti
ittici e i fanghi di cui alla lettera v);

   v)   "fanghi":   i   fanghi  residui,  trattati  o  non  trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque, reflue urbane;

   z)   "inquinamento":   lo   scarico   effettuato   direttamente  o
indirettamente  dall'uomo  nell'ambiente  idrico  di  sostanze  o  di
energia  le  cui  conseguenze  siano  tali  da mettere in pericolo la
salute  umana,  nuocere  alle  risorse viventi e al sistema ecologico
idrico,  compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi
delle acque;

   aa)  "rete  fognaria": il sistema di condotta per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;

   bb)  "scarico":  qualsiasi  immissione diretta tramite condotta di
acque  reflue  liquide,  semiliquide  e  comunque convogliabili nelle
acque  superficiali,  sul  suolo,  nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente  dalla  loro  natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo  trattamento  di  depurazione.  Sono  esclusi i rilasci di
acque previsti all'articolo 40;

   cc)  "acque  di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;

   dd)  "trattamento  appropriato": il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo
lo  scarico  garantisca  la conformita' dei corpi idrici recettori ai
relativi  obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
del presente decreto;

   ee)  "trattamento  primario":  il  trattamento  delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  fisico ovvero chimico che comporti la
sedimentazione,  dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a
seguito  dei  quali  il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto
almeno  del  20%  prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle
acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;

   ff)  "trattamento  secondario":  il trattamento delle acque reflue
urbane  mediante  un  processo  che in genere comporta il trattamento
biologico  con  sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui
vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;

   gg)  "stabilimento  industriale" o, semplicemente, "stabilimento":
qualsiasi  stabilimento nel quale si svolgono attivita' commerciali o
industriali  che  comportano  la produzione, la trasformazione ovvero
l'utilizzazione  delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5
ovvero  qualsiasi  altro processo produttivo che comporti la presenza
di tali sostanze nello scarico;

   hh)  "valore limite di emissione": limite di accettabilita' di una
sostanza   inquinante   contenuta   in   uno   scarico,  misurata  in
concentrazione,  ovvero  in  peso per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in peso per unita' di tempo;

   ii)   "zone   vulnerabili":   zone  di  territorio  che  scaricano
direttamente  o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
 
          Note all'articolo 2:

             Il  testo dell'articolo 9, comma 2, della citata legge 5
          gennaio 1994, n. 36, e' il seguente:

             "2.  I comuni e le province provvedono alla gestione del
          servizio   idrico   integrato   mediante  le  forme,  anche
          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          come  integrata  dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498".

             -  La legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante "Nuove norme
          per  la  disciplina  dei  fertilizzanti"  e' pubblicata nel
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  del  6
          novembre 1984, n. 305.