Art. 2.
                      Istanza di riconoscimento
  1.  Gli  istituti  che  intendono ottenere  il  riconoscimento  per
l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini
di cui  all'articolo 3 della  legge, rivolgono istanza  al Ministero,
secondo modalita' a  tale fine stabilite con  ordinanza dal Ministero
stesso.  Sono  consentite  integrazioni dell'istanza  stessa  ove  il
procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
  2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1,  gli  istituti  presentano
l'ordinamento, la documentazione relativa  alla validita' del proprio
indirizzo  metodologico e  teoricoculturale ed  evidenze scientifiche
che  dimostrino   la  sua   efficacia,  la   documentazione  relativa
all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi
pubblici  e privati  accreditati, la  documentazione che  consenta di
identificare le persone fisiche  o giuridiche proprietarie o titolari
dell'istituto,  nonche' attestano  la  disponibilita' di  qualificato
personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature,
necessarie all'efficace svolgimento dei  corsi. Il requisito relativo
all'esistenza  delle  convenzioni  predette  si  ritiene  soddisfatto
ancorche'    queste    siano   condizionate    all'ottenimento    del
riconoscimento di cui al comma 1.
  3.   Entro  trenta   giorni   dal   ricevimento  dell'istanza,   il
responsabile   del   procedimento  trasmette   contestualmente   alla
commissione e  all'osservatorio copia  della stessa e  della relativa
documentazione.
  4.  Entro  i  successivi  novanta giorni,  la  commissione  formula
motivato  parere  in   ordine  alla  corrispondenza  dell'ordinamento
didattico degli  istituti a quello previsto  agli articoli da 7  a 12
del regolamento. Entro il medesimo termine l'osservatorio formula una
motivata valutazione  tecnica circa la congruita'  delle strutture ed
attrezzature e delle risorse di personale docente.
  5. Il provvedimento  di riconoscimento e' adottato  con decreto del
direttore del Dipartimento, sulla  base dei conformi pareri formulati
dalla  commissione  e  dall'osservatorio,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento degli stessi.
  6. Ove  ricorrano particolari necessita' istruttorie,  i termini di
cui ai commi 4 e 5  possono essere prorogati, a cura del responsabile
del  procedimento, per  ulteriori sessanta  giorni con  provvedimento
motivato da comunicare all'istituto istante.
  7.  Il  provvedimento  di diniego  del  riconoscimento  idoneamente
motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 5.
  8. I  provvedimenti di  cui ai  commi 5 e  7 sono  pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.