Art. 2. Istanza di riconoscimento 1. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'articolo 3 della legge, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalita' a tale fine stabilite con ordinanza dal Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso. 2. Per i fini di cui al comma 1, gli istituti presentano l'ordinamento, la documentazione relativa alla validita' del proprio indirizzo metodologico e teoricoculturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto, nonche' attestano la disponibilita' di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi. Il requisito relativo all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorche' queste siano condizionate all'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette contestualmente alla commissione e all'osservatorio copia della stessa e della relativa documentazione. 4. Entro i successivi novanta giorni, la commissione formula motivato parere in ordine alla corrispondenza dell'ordinamento didattico degli istituti a quello previsto agli articoli da 7 a 12 del regolamento. Entro il medesimo termine l'osservatorio formula una motivata valutazione tecnica circa la congruita' delle strutture ed attrezzature e delle risorse di personale docente. 5. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore del Dipartimento, sulla base dei conformi pareri formulati dalla commissione e dall'osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. 6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui ai commi 4 e 5 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto istante. 7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 5. 8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.