Art. 3. Commissione tenicoconsultiva 1. Con decreto del Ministro e' costituita una commissione tecnicoconsultiva con il compito di esprimere parere vincolante in ordine alla idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia. 2. La commissione e' composta da non piu' di sedici membri scientificamente qualificati nel settore della psicoterapia: di essi cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di dieci nominativi designati dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari afferenti alle aree di cui all'articolo 8, comma 3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il presidente. 3. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta. 4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero ed uno del Ministero della sanita', scelti tra il personale in servizio con qualifica non inferiore a dirigente, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 5. All'atto dell'insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni. 6. La commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con il decreto di cui al comma 1. 7. Su proposta del presidente ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente. 8. L'incarico di membro della commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. E' consentita l'assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l'obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l'esame dell'istanza prodotta dall'istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni. 9. Ai componenti la commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Nota all'art. 3: - L'art. 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (per il titolo v. nelle premesse del decreto), cosi' recita: "5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, nonche' per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro puo' avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalita' disciplinate dal regolamento di cui allo stesso art. 12 comma 4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro".