Art. 3.
                     Commissione tenicoconsultiva
  1.  Con   decreto  del  Ministro  e'   costituita  una  commissione
tecnicoconsultiva con  il compito  di esprimere parere  vincolante in
ordine alla idoneita' degli istituti per la istituzione e attivazione
di corsi di specializzazione in psicoterapia.
  2.  La  commissione  e'  composta  da non  piu'  di  sedici  membri
scientificamente qualificati nel settore  della psicoterapia: di essi
cinque sono scelti dal Ministro tra esperti di specifica e comprovata
qualificazione scientifica nel settore stesso; cinque tra una rosa di
dieci nominativi designati dal  Consiglio universitario nazionale tra
docenti universitari afferenti alle aree di cui all'articolo 8, comma
3; sei tra due rose di cinque nominativi indicati rispettivamente dal
Consiglio nazionale  dell'ordine degli psicologi e  dalla Federazione
nazionale dell'ordine  dei medici chirurghi e  degli odontoiatri. Con
il decreto di cui al comma 1 e' nominato il presidente.
  3. La commissione  dura in carica tre anni ed  i singoli componenti
possono essere confermati una sola volta.
  4. Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, un
rappresentante  del Ministero  ed  uno del  Ministero della  sanita',
scelti tra  il personale  in servizio con  qualifica non  inferiore a
dirigente,  un  rappresentante  del Consiglio  nazionale  dell'ordine
degli  psicologi  e  un rappresentante  della  Federazione  nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  5. All'atto dell'insediamento la  commissione adotta, a maggioranza
assoluta dei componenti, il  regolamento di funzionamento, improntato
a  criteri di  trasparenza e  di pubblicizzazione  delle decisioni  e
delle valutazioni.
  6. La commissione puo' organizzarsi  in gruppi istruttori di lavoro
e  puo' procedere  ad  audizioni anche  su  richiesta degli  istituti
istanti. A tal  fine si avvale di una  segreteria tecnica, costituita
con il decreto di cui al comma 1.
  7. Su proposta  del presidente ovvero di due  terzi dei componenti,
ai  lavori  della commissione  possono  partecipare,  in relazione  a
specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di
volta in volta nominati dal presidente.
  8.  L'incarico di  membro  della commissione  e' incompatibile  con
quello  di   componente  di   organi  di   direzione  amministrativa,
consultiva,  di  controllo e  didattica  degli  istituti che  abbiano
prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della commissione
stessa non  possono avere comunque cointeressenze  negli istituti. E'
consentita l'assunzione  di incarichi di docenza  presso gli istituti
stessi, fatto salvo l'obbligo da  parte del componente la commissione
di  informarne  il presidente,  di  astenersi  dai lavori  istruttori
concernenti  l'esame dell'istanza  prodotta  dall'istituto presso  il
quale sono  stati svolti gli  incarichi stessi e di  astensione dalle
votazioni.
  9. Ai componenti  la commissione, oltre al  trattamento di missione
ove  competa,   e'  attribuito   un  gettone   di  presenza   per  la
partecipazione alle  adunanze della commissione stessa,  nella misura
stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma
5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.    13, comma 5,  della legge 9 maggio  1989, n.
          168  (per il titolo v. nelle premesse del  decreto),  cosi'
          recita:
            "5.  Per    la  costituzione di   gruppi di   lavoro o di
          commissioni ai sensi dell'art. 12,   comma 4,  lettera  f),
          per      collaborazioni   a  tempo  parziale,  nonche'  per
          incarichi di consulenza, studio   o  ricerca,  il  Ministro
          puo'      avvalersi   di     altri  esperti,  nei    limiti
          dell'apposito stanziamento     di    bilancio,      secondo
          modalita'     disciplinate   dal regolamento   di cui  allo
          stesso   art. 12   comma 4.   Con  decreto    del  Ministro
          dell'universita'   e   della      ricerca   scientifica   e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  del tesoro,  sono
          annualmente  determinati  i  compensi  per  gli incarichi a
          tempo parziale e per la partecipazione alle  commissioni  e
          ai gruppi di lavoro".