Art. 4. Effetti del riconoscimento 1. Il provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 2, abilita l'istituto ad istituire ed attivare, successivamente alla data della sua emanazione, corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede indicata nel provvedimento stesso secondo il modello formativo adottato. Il provvedimento determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo. 2. Gli istituti riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a costituire un comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla commissione. 3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della commissione, verifiche ispettive a campione, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti. 4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.