Art. 5. Reiterazione dell'istanza 1. Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilita' e' adottato previo parere della commissione. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata dalla documentazione, in duplice copia ed in carta semplice, ove non diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.
Nota all'art. 5: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".