Art. 5.
                      Reiterazione dell'istanza
  1. Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono
produrre nuova istanza nella quale,  in relazione al provvedimento di
diniego, devono essere dedotti,  a pena di inammissibilita', elementi
nuovi, idoneamente motivati e  documentati. Il relativo provvedimento
di inammissibilita' e' adottato previo parere della commissione.
  2. L'istanza di  cui al comma 1 e'  corredata dalla documentazione,
in duplice copia ed in  carta semplice, ove non diversamente previsto
da norme di legge o di regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla
legge  4   gennaio  1968,   n.  15,   e  successive   integrazioni  e
modificazioni.
 
           Nota all'art. 5:
            -  La  legge    4  gennaio  1968,   n.   15,     prevede:
          "Norme      sulla  documentazione  amministrativa  e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme".