La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     (Collocamento dei disabili) 
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa 
si applica: 
a) alle persone in eta' lavorativa affette  da  minorazioni  fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  45
per  cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per   il
riconoscimento dell'invalidita' civile in  conformita'  alla  tabella
indicativa  delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni   e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni 
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita; 
b) alle persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidita'
superiore al 33 per  cento,  accertata  dall'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27  maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e 
successive modificazioni; 
d) alle persone invalide di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme  in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive 
modificazioni. 
2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per  non  vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro  che  sono  colpiti  da
sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua 
parlata. 
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non  vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi  21
luglio 1961, n. 686, e 19  maggio  1971,  n.  403,  le  norme  per  i
terapisti della riabilitazione non  vedenti  di  cui  alla  legge  11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per  l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di 
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al  presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l'inserimento
lavorativo dei disabili,  e'  effettuato  dalle  commissioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati  nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi  giorni  dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il  medesimo  atto  vengono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite 
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del  testo  unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per
la valutazione e  la  verifica  della  residua  capacita'  lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai  fini
dell'accertamento  delle  condizioni  di  disabilita'   e'   ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilita' che danno diritto di  accedere  al  sistema
per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua   ad   essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive 
modificazioni. 
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio 
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'. 
 
 
 
           Note all'art. 1: 
          Avvertenza: 
          Il testo delle note qui' pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
            - L'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre  1988,  n.
          509  (Norme  per  la  revisione   delle   categorie   delle
          minorazioni e malattie invalidanti,  nonche'  dei  benefici
          previsti  dalla  legislazione  vigente  per   le   medesime
          categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  della  legge  26
          luglio 1988, n. 291), cosi' recita: 
            "Art. 2. - 1. Il Ministro della sanita', entro  due  mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          approva, con proprio decreto, la nuova  tabella  indicativa
          delle percentuali  di  invalidita'  per  le  minorazioni  e
          malattie invalidanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  della
          legge  26  luglio  1988,   n.   291,   sulla   base   della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'.  Il  Ministro
          della sanita', con la medesima  procedura,  puo'  apportare
          eventuali modifiche e variazioni. 
            2. La tabella di cui al  comma  1  elenca  le  infermita'
          specificamente individuate  alle  quali  e'  attribuito  un
          valore  percentuale  fisso.  Nella  medesima  tabella  sono
          altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con
          riferimento  alla  riduzione  permanente  della   capacita'
          lavorativa, le infermita'  alle  quali  non  sia  possibile
          attribuire un valore percentuale fisso". 
            - La legge  27  maggio  1970,  n.  382  (Disposizioni  in
          materia di assistenza  ai  ciechi  civili),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1970, n. 156. 
            - La legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo
          ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale  per  la
          protezione e  l'assistenza  ai  sordomuti  e  delle  misure
          dell'assegno di assistenza  ai  sordomuti),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156. 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
          1978, n.  915  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni  di  guerra),  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28. 
            - La legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento
          obbligatorio  dei  centralinisti  telefonici  ciechi),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1957, n. 188. 
            - La legge 28 luglio 1960, n. 778 (Modifiche  alla  legge
          14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento  obbligatorio  dei
          centralinisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta 
          Ufficiale 9 agosto 1960, n. 194. 
            - La legge 5 marzo 1965, n. 155 (Modifiche e integrazioni
          delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti
          ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
          1965, n. 73. 
            - La legge 11 aprile  1967,  n.  231  (Norma  integrativa
          dell'art.  1  della  legge  5  marzo  1965,  n.  155,   sul
          collocamento obbligatorio  dei  centralinisti  ciechi),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1967, n. 110. 
            - La legge 3 giugno 1971, n.  397  (Norme  a  favore  dei
          centralinisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta 
          Ufficiale 26 giugno 1971, n. 160. 
            - La legge 29 marzo 1985,  n.  113  (Aggiornamento  della
          disciplina del collocamento al lavoro  e  del  rapporto  di
          lavoro dei centralinisti non vedenti), e' pubblicata nella 
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1985, n. 82. 
            -  La  legge  21  luglio  1961,  n.   686   (Collocamento
          obbligatorio  dei   massaggiatori   e   massofisioterapisti
          ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3  agosto
          1961, n. 191. 
            - La legge 19 maggio 1971,  n.  403  (Nuove  norme  sulla
          professione  e  sul  collocamento   dei   massaggiatori   e
          massofisioterapisti ciechi), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162. 
            - La legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme  in  favore  dei
          terapisti della riabilitazione non vedenti), e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1994, n. 13. 
            - L'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione
          della disciplina del  reclutamento  del  personale  docente
          della scuola materna, elementare, secondaria ed  artistica,
          ristrutturazione degli organici, adozione di misure  idonee
          ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del
          personale precario esistente), cosi' recita: 
            "Art. 61  (Categorie  speciali).  -  Gli  insegnanti  non
          vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della  presente
          legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in  attesa
          di sede definitiva,  hanno  la  precedenza  assoluta  nella
          scelta della sede. 
            Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno  1962,
          n. 601, e dall'art. 9 della legge  29  settembre  1967,  n.
          946, la presenza dell'assistente del docente non vedente e'
          facoltativa. 
            Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a 
 
          concorso - e comunque non meno di due posti - e'  riservato
          ai concorrenti non vedenti, salvo diverse  disposizioni  di
          maggior favore previste da leggi speciali. 
            Ai fini dell'applicazione ai docenti  non  vedenti  delle
          disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito
          del servizio nel periodo in essi indicato, 
          e' ridotto a 90 giorni, anche non continuativi. 
 
            Sono da considerare non vedenti  coloro  che  si  trovano
          nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n.
          946. 
            Il beneficio di cui al primo comma si applica anche  agli
          insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste
          il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori  nonche'
          egli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti
          inferiori". 
            - Gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo  1958,  n.  308
          (Norme  per  l'assunzione  obbligatoria   al   lavoro   dei
          sordomuti), cosi' recitano: 
            "Art. 6.  -  L'idoneita'  specifica  all'esercizio  delle
          mansioni nel sordomuto, che aspira  ad  essere  assunto  in
          qualita' di  impiegato  o  salariato  in  esecuzione  della
          presente   legge,   e'   accordata   dal   medico   fiscale
          dell'Amministrazione interessata, con l'intervento  di  uno
          specialista  in  otorinolaringologia  designato   dall'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 
            Il   cittadino   sordomuto,   che   ha   conseguito   una
          qualificazione   professionale    presso    gli    Istituti
          professionali  dell'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
          l'assistenza   dei   sordomuti,   e'   considerato   idoneo
          all'esercizio dell'attivita'  salariale  per  la  quale  e'
          qualificato. 
            La commissione per gli esami  di  qualificazione  di  cui
          sopra e' nominata,  per  ogni  corso  di  qualificazione  o
          specializzazione professionale indetto dall'Ente  nazionale
          per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto
          del Ministro per il lavoro ed e' cosi' composta: 
            a) dal direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro,
          dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale 
          protezione e l'assistenza sordomuti, che la presiede; 
            b)  dal  direttore  dei  corsi  professionali   dell'Ente
          nazionale protezione e assistenza sordomuti; 
            c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente
          nazionale protezione e assistenza sordomuti; 
               d) dal medico provinciale; 
            e)  da  un  medico  specialista  in   otorinolaringologia
          nominato  dall'Ente  nazionale  protezione   e   assistenza
          sordomuti; 
            f) da due esperti nelle materie professionali oggetto  di
          esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale". 
            "Art. 7. -  Nei  concorsi  per  l'ammissione  alle  varie
          carriere  nelle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  la
          minorazione del  sordomutismo  non  costituisce  motivo  di
          esclusione  del  candidato,  salvo  la   dichiarazione   di
          idoneita'  di  cui   al   primo   capoverso   dell'articolo
          precedente. 
            Nello svolgimento degli esami orali per la interrogazione
          del candidato  sordomuto  la  commissione  degli  esami  e'
          tenuta ad avvalersi di  un  esperto  autorizzato  dall'Ente
          nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti". 
            - L'art. 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104  (Legge
          quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
          diritti delle persone handicappate), cosi' recita: 
            "Art.  4   (Accertamento   dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'art. 3, sono effettuati dalle unita'  sanitarie  locali
          mediante le commissioni mediche di  cui  all'art.  1  della
          legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate  da  un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali". 
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965,  n.  1124  (Testo  unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le  malattie  professionali),  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre
          1965, n. 257.