Art. 2.
                        (Collocamento mirato)
1.  Per  collocamento  mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare
adeguatamente   le  persone  con  disabilita'  nelle  loro  capacita'
lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di
posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.