Art. 3. 
             (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti  ad  avere  alle
loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di   cui
all'articolo 1 nella seguente misura: 
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano  piu'  di  50
dipendenti; 
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35  dipendenti
l'obbligo di cui al  comma  1  si  applica  solo  in  caso  di  nuove
assunzioni. 
3.  Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e   le
organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della
solidarieta' sociale,  dell'assistenza  e  della  riabilitazione,  la
quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con  riferimento  al
personale tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione. 
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e  della  difesa
nazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli  servizi
amministrativi. 
5. Gli obblighi di  assunzione  di  cui  al  presente  articolo  sono
sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio  1991,
n. 223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono  sospesi  per
la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di
intervento, in proporzione  all'attivita'  lavorativa  effettivamente
sospesa e per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono
sospesi  inoltre  per  la  durata  della   procedura   di   mobilita'
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la  procedura  si
concluda con almeno cinque  licenziamenti,  per  il  periodo  in  cui
permane   il   diritto   di   precedenza   all'assunzione    previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per
i datori di lavoro privati. 
7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori  che  vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,  n.  686,  e  successive
modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  e  della
legge 11 gennaio 1994, n. 29. 
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo  degli articoli 1 e  3 della legge 23 luglio
          1991, n. 223 (Norme in   materia di    cassa  integrazione,
          mobilita',   trattamenti di disoccupazione,  attuazione  di
          direttive della  Comunita'  europea, avviamento  al  lavoro
          ed  altre   disposizioni in materia di mercato del lavoro),
          e' il seguente:
            "Art.   1     (Norme   in     materia    di    intervento
          straordinario      di  integrazione  salariale).  -  1.  La
          disciplina in materia di  intervento  straordinario      di
          integrazione         salariale      trova      applicazione
          limitatamente   alle     imprese  che     abbiano  occupato
          mediamente    piu'  di  quindici  lavoratori  nel  semestre
          precedente la data di presentazione della richiesta di  cui

          al  comma  2.  Nel caso   di richieste presentate prima che
          siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale
          requisito deve sussistere,    per  il  datore  di    lavoro
          subentrante,  nel  periodo    decorrente  alla   data   del
          predetto  trasferimento. Ai   fini dell'applicazione    del
          presente   comma  vengono  computati anche  gli apprendisti
          ed  i lavoratori  assunti con  contratto di   formazione  e
          lavoro.
            2.   La   richiesta   di    intervento  straordinario  di
          integrazione salariale deve   contenere  il  programma  che
          l'impresa   intende  attuare  con  riferimento  anche  alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul  piano sociale.   Il programma deve essere formulato in
          conformita'   ad  un  modello   stabilito,    sentito    il
          Comitato  interministeriale   per il   coordinamento  della
          politica  industriale (CIPI),  con  decreto del    Ministro
          del    lavoro  e    della    previdenza sociale. L'impresa,
          sentite  le    rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in
          mancanza  di    queste,  le  organizzazioni  sindacali   di
          categoria dei lavoratori  piu'  rappresentative    operanti
          nella  provincia,  puo' chiedere una modifica del programma
          nel corso del suo svolgimento.
            3.   La   durata  dei    programmi  di  ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione  aziendale  non puo'  essere
          superiore  a due  anni.  Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale   ha    facolta'    di  concedere  due
          proroghe,  ciascuna    di durata   non superiore   a dodici
          mesi,   per   quelli   tra   i   predetti   programmi   che
          presentino  una particolare  complessita' in  ragione delle
          caratteristiche   tecniche  dei     processi     produttivi
          dell'azienda,   ovvero  in  ragione  della rilevanza  delle
          conseguenze    occupazionali    che      detti    programmi
          comportano  con    riferimento alle dimensioni dell'impresa
          ed alla sua articolazione sul territorio.
            4.  Il contributo   addizionale   di   cui all'art.    8,
          comma  1,    del  decreto-legge  21    marzo 1988,   n. 86,
          convertito,   con modificazioni, dalla  legge    20  maggio
          1988,  n.    160, e' dovuto   in misura  doppia a decorrere
          dal primo  giorno  del venticinquesimo  mese successivo   a
          quello  in  cui    e' fissata dal decreto ministeriale   di
          concessione  la  data  di  decorrenza  del  trattamento  di
          integrazione salariale.
            5.    La durata   del programma  per crisi  aziendale non
          puo' essere superiore a dodici mesi. Una  nuova  erogazione
          per  la medesima causale non puo' essere disposta prima che
          sia decorso un periodo pari a due terzi di quello  relativo
          alla precedente concessione.
            6.    Il  CIPI    fissa, su   proposta del   Ministro del
          lavoro e  della previdenza sociale, sentito    il  comitato
          tecnico  di   cui all'art. 19, legge 28  febbraio 1986,  n.
          41, i   criteri per   l'individuazione dei  casi  di  crisi
          aziendale,  nonche    di  quelli previsti dall'articolo 11,
          comma  2,  in  relazione alle   situazioni    occupazionali
          nell'ambito  territoriale e alla situazione  produttiva dei
          settori, cui attenersi per  la selezione   dei   casi    di
          intervento,    nonche'   i criteri   per l'applicazione dei
          commi 9 e 10.
            7.  I  criteri  di  individuazione  dei   lavoratori   da
          sospendere  nonche' le  modalita' della  rotazione prevista
          nel comma  8 devono  formare oggetto   delle  comunicazioni
          e   dell'esame  congiunto   previsti dall'articolo 5  della
          legge 20 maggio 1975, n. 164.
            8.   Se   l'impresa   ritiene,   per  ragioni  di  ordine
          tecnicoorganizzativo connesse al  mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,    di non adottare meccanismi   di
          rotazione tra   i lavoratori che    espletano  le  medesime
          mansioni   e   sono      occupati   nell'unita'  produttiva
          interessata dalle sospensioni,   deve indicarne i    motivi
          nel  programma  di    cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia
          approvato il  programma,  ma  ritenga  non  giustificati  i
          motivi addotti  dall'azienda per la  mancata adozione della
          rotazione,    il  Ministro del   lavoro e della  previdenza
          sociale promuove l'accordo fra le parti  sulla  materia  e,
          qualora  tale  accordo non sia   stato raggiunto  entro tre
          mesi  dalla    data  del    decreto  di   concessione   del
          trattamento     straordinario  di  integrazione  salariale,
          stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi  di
          rotazione, sulla  base   delle  specifiche   proposte  for-
          mulate     dalle   parti.   L'azienda, ove  non ottemperi a
          quanto previsto in tale   decreto, e'  tenuta,    per  ogni
          lavoratore     sospeso,  a    corrispondere  con    effetto
          immediato,    nella  misura     doppia,     il   contributo
          addizionale  di    cui  all'art.  8,  comma   1, del citato
          decreto-legge 21  marzo    1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,  n. 160. Il
          medesimo contributo,  con  effetto  dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo  mese  successivo all'atto  di  concessione
          del  trattamento di  cassa integrazione, e' maggiorato   di
          una  somma  pari    al  centocinquanta  per  cento  del suo
          ammontare.
            9.   Per ciascuna    unita'  produttiva    i  trattamenti
          straordinari di integrazione  salariale  non  possono avere
          una   durata   complessiva superiore   a   trentasei   mesi
          nell'arco   di   un   quinquennio, indipendentemente  dalle
          cause    per  le  quali sono   stati concessi, ivi compresa
          quella   prevista dall'art.    1,  del  decreto-legge    30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge  19  dicembre 1984,  n.  863.  Si  computano,  a  tal
          fine,   anche   i   periodi   di trattamento      ordinario
          concessi   per  contrazioni   o  sospensioni dell'attivita'
          produttiva  determinate    da    situazioni temporanee   di
          mercato. Il predetto limite  puo' essere superato,  secondo
          condizioni  e modalita'  determinate dal CIPI  ai sensi del
          comma 6, per  i casi previsti   dall'articolo    3    della
          presente   legge,    dall'art.  1, decreto-legge 30 ottobre
          1984,  n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'art.   7 del  decreto-legge  30
          dicembre  1987,  n.  536,    convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i  casi  di
          proroga di cui al comma 3.
            10.  Per  le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione, riorganizzazione o  conversione aziendale
          a seguito di  una avvenuta significativa trasformazione del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti  di  capitali  ed investimenti produttivi, non sono
          considera   ai fini  dell'applicazione  del  comma    9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
            11.    L'impresa  non    puo'  richiedere    l'intervento
          straordinario   di integrazione salariale   per  le  unita'
          produttive   per  le     quali  abbia  richiesto,       con
          riferimento     agli   stessi      periodi,    l'intervento
          ordinario".
            "Art.    3   (Intervento   straordinario di  integrazione
          salariale   e procedure    concorsuali).      -    1.    Il
          trattamento    straordinario  di integrazione  salariale e'
          concesso,  con decreto  del Ministro  del lavoro  e   della
          previdenza    sociale,  ai    lavoratori    delle   imprese
          soggette      alla         disciplina       dell'intervento
          straordinario      di integrazione salariale,   nei casi di
          dichiarazione     di  fallimento,  di   emanazione      del
          provvedimento    di  liquidazione    coatta  amministrativa
          ovvero    di         sottoposizione     all'amministrazione
          straordinaria,  qualora la continuazione dell'attivita' non
          sia  stata  disposta  o  sia  cessata.     Il   trattamento
          straordinario  di    integrazione  salariale    e' altresi'
          concesso nel caso di  ammissione al  concordato  preventivo
          consistente  nella  cessione  dei beni. In  caso di mancata
          omologazione, il periodo di  integrazione salariale  fruito
          dai  lavoratori sara'  detratto da quello  previsto     nel
          caso   di   dichiarazione   di  fallimento.  Il trattamento
          viene concesso, su  domanda del curatore, del liquidatore o
          del commissario, per un  periodo  non  superiore  a  dodici
          mesi.
            2. Entro  il termine  di scadenza  del periodo di  cui al
          comma  1,  quando    sussistano  fondate   prospettive   di
          continuazione   o      ripresa   dell'attivita'      e   di
          salvaguardia,  anche parziale,  dei livelli  di occupazione
          tramite    la cessione, a qualunque  titolo, dell'azienda o
          di sue parti, il  trattamento straordinario di integrazione
          salariale puo' essere prorogato, su domanda  del  curatore,
          del  liquidatore  o del commissario, previo accertamento da
          parte  del CIPI, per un ulteriore periodo non  superiore  a
          sei   mesi.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  una
          relazione,      approvata   dal      giudice   delegato   o
          dall'autorita'   che   esercita   il      controllo,  sulle
          prospettive di  cessione dell'azienda o di  sue   parti   e
          sui     riflessi      della    cessione    sull'occupazione
          aziendale.
            3.   Quando   non   sia      possibile  la  continuazione
          dell'attivita', anche tramite  cessione dell'azienda  o  di
          sue  parti,    o quando   i livelli occupazionali   possano
          essere  salvaguardati solo  parzialmente,  il curatore,  il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita',  ai  sensi  dell'art.   4 ovvero dell'art. 24, i
          lavoratori eccedenti. In   tali casi il    termine  di  cui
          all'art.  4,  comma    6,  e'  ridotto  a trenta giorni. Il
          contributo a  carico  dell'impresa  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, non e' dovuto.
            4.    L'imprenditore   che, a  titolo  di  affitto, abbia
          assunto   la gestione,   anche    parziale,   di    aziende
          appartenenti    ad  imprese assoggettate alle  procedure di
          cui  al  comma    1,  puo'    esercitare  il  diritto    di
          prelazione    nell'acquisto    delle  medesime.  Una  volta
          esaurite le procedure previste dalle  norme vigenti per  la
          definitiva    determinazione    del   prezzo   di   vendita
          dell'azienda, l'autorita' che ad essa  proceda  provvede  a
          comunicare  entro  dieci  giorni  il prezzo cosi' stabilito
          all'imprenditore  cui  sia   riconosciuto  il  diritto   di
          prelazione.  Tale    diritto deve essere esercitato   entro
          cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
            4-bis. Le  disposizioni in materia  di mobilita' ed    il
          trattamento  relativo   si  applicano  anche  al  personale
          il  cui  rapporto  sia disciplinato dal regio    decreto  8
          gennaio   1931,   n.      148,   e  successive  estensioni,
          modificazioni e integrazioni, che sia stato  licenziato  da
          imprese  dichiarate  fallite,  o    poste  in liquidazione,
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge. Per i lavoratori che si  trovino nelle in-
          dicate    condizioni  e  che  maturino,    nel  corso   del
          trattamento      di    mobilita',      il    diritto   alla
          pensione,  la retribuzione da   prendere a  base    per  il
          calcolo  della  pensione deve intendersi quella dei  dodici
          mesi di lavoro   precedenti  l'inizio  del  trattamento  di
          mobilita'.
            4-ter.  Ferma restando  la previsione  dell'art. 4  della
          legge    12 luglio   1988,   n.  270,  e  limitatamente  ai
          lavoratori   licenziati successivamente   al    1    agosto
          1993,    nei    casi    di    fallimento,    di  concordato
          preventivo, di amministrazione  controllata e di  procedure
          di    liquidazione, le   norme in   materia di  mobilita' e
          del relativo trattamento  trovano  applicazione  anche  nei
          confronti  delle aziende di trasporto  pubblico  che  hanno
          alle  proprie  dipendenze  personale iscritto al Fondo  per
          la  previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
          trasporto. Per i  lavoratori che si trovino nelle  indicate
          condizioni  e  che  maturino,  nel corso del trattamento di
          mobilita', il diritto  alla pensione,  la retribuzione   da
          prendere    a  base    per il calcolo della pensione   deve
          intendersi  quella  del    periodo  di  lavoro   precedente
          l'inizio del trattamento di mobilita'.
            5.  Sono  abrogati l'art. 2  della legge 27  luglio 1979,
          n.   301, e successive modificazioni,   e  l'art.    2  del
          decreto-legge    21 febbraio 1985, n.  23, convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  22 aprile 1985, n. 143, e suc-
          cessive modificazioni.
            5-bis. La disciplina   dell'intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale   e  di  collocamento  in mobilita'
          prevista   dal   presente articolo   per  le    ipotesi  di
          sottoposizione  di    imprese a   procedure concorsuali  si
          applica,   fino a   concorrenza massima   di  lire    dieci
          miliardi   annui,   previo   parere  motivato del  prefetto
          fondato  su ragioni  di  sicurezza e  di  ordine  pubblico,
          ai  lavoratori  delle aziende sottoposte   a sequestro    o
          confisca  ai  sensi della  legge 31 maggio  1965,  n.  575,
          e     successive     modificazioni.     A     tale     fine
          l'amministratore  dei  beni  nominato    ai sensi dell'art.
          2-sexies della citata  legge n.  575 del  1965 esercita  le
          facolta'  attribuite dal presente  articolo  al   curatore,
          al  liquidatore   e   al  commissario nominati in relazione
          alle procedure concorsuali".
            - L'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1984,  n.  726,
          convertito,  con   modificazioni, dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863  (Misure urgenti a sostegno e ad   incremento
          dei livelli occupazionali), e' il seguente:
            "Art.  1.    -  1.  Il  Ministro    del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  acquisito  il  parere    di  cui   al
          successivo  comma  3    e comunque scaduto il  termine  ivi
          previsto,   concede   il    trattamento  di    integrazione
          salariale,  di  cui  al  successivo  comma 2,  agli  operai
          ed   agli impiegati delle  imprese industriali e  di quelle
          di cui  all'art. 23 della  legge 23  aprile 1981,  n.  155,
          e  all'art.    35  della    legge 5 agosto 1981, n. 416, le
          quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con
          i sindacati    aderenti  alle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul  piano nazionale, che stabiliscano  una
          riduzione  dell'orario  di   lavoro al fine  di evitare, in
          tutto o in  parte, la riduzione  o  la   dichiarazione   di
          esuberanza   del   personale   anche attraverso un suo piu'
          razionale impiego.
            2. L'ammontare del trattamento di  integrazione salariale
          di cui al comma   1 e'   determinato nella    misura    del
          cinquanta    per cento  del trattamento retributivo perso a
          seguito  della  riduzione   di   orario.   Il   trattamento
          retributivo  perso  va determinato inizialmente non tenendo
          conto  degli aumenti  retributivi  previsti   da  contratti
          collettivi  aziendali    nel    periodo    di    sei   mesi
          antecedente  la  stipula  del contratto di    solidarieta'.
          Il    predetto trattamento  di integrazione salariale,  che
          grava   sulla   contabilita'   separata  dei    trattamenti
          straordinari   della  Cassa  integrazione  guadagni,  viene
          corrisposto per un periodo non   superiore  a  ventiquattro
          mesi  ed il   suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di
          eventuali successivi  aumenti  retributivi  intervenuti  in
          sede di contrattazione azindale.
            3.    L'ufficio regionale   del   lavoro e  della massima
          occupazione, accertata la   finalizzazione della  riduzione
          concordata    di orario al riassorbimento  della esuberanza
          di personale,   entro trenta   giorni dalla    data      di
          ricevimento      della   domanda   di     concessione   del
          trattamento di  integrazione salariale  di cui al  presente
          articolo, esprime su di essa parere motivato.
            4.   Il periodo   per il   quale viene    corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma 2, e' riconosciuto utile  di  ufficio ai  fini  della
          acquisizione  del   diritto,   della determinazione   della
          misura  della pensione  e del  conseguimento di supplemento
          di  pensione  da  liquidarsi  a   carico   della   gestione
          pensionistica    cui      sono    iscritti   i   lavoratori
          interessati.  Il contributo  figurativo e'  a carico  della
          contabilita'    separata  dei  trattamenti     di     Cassa
          integrazione   guadagni  ed  e' commisurato  al trattamento
          retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
            5.   Ai   fini della   determinazione   delle   quote  di
          accantonamento  relative  al trattamento  di  fine rapporto
          trovano applicazione  le disposizioni di cui al comma terzo
          dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.   Le  quote
          di  accantonamento    relative  alla  retribuzione  persa a
          seguito   della riduzione dell'orario di  lavoro    sono  a
          carico della cassa integrazione guadagni.
            6.  Per  quanto  non  previsto  dal presente articolo, al
          trattamento di integrazione salariale   di cui  ai    commi
          precedenti   si    applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni della legge 5  novembre 1968, n.  1115, e suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni".
            -  Gli   articoli 4   e   24   della   citata   legge  n.
          223/1991  cosi' recitano:
            "Art.    4    (Procedura    per    la  dichiarazione   di
          mobilita').  -  1.  L'impresa  che  sia stata  ammessa   al
          trattamento   straordinario    di  integrazione  salariale,
          qualora nel  corso  di  attuazione  del  programma  di  cui
          all'articolo 1 ritenga di  non essere in grado di garantire
          il reimpiego a  tutti i lavoratori  sospesi e  di non poter
          ricorrere  a misure alternative, ha facolta' di  avviare le
          procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo.
            2. Le imprese che intendano esercitare   la  facolta'  di
          cui  al  comma  1    sono  tenute   a darne   comunicazione
          preventiva   per iscritto   alle  rappresentanze  sindacali
          aziendali  costituite  a norma   dell'art. 19, della  legge
          20  maggio  1970,    n.  300,   nonche'   alle   rispettive
          associazioni  di  categoria.  In    mancanza delle predette
          rappresentanze la  comunicazione   deve  essere  effettuata
          alle      associazioni    di  categoria  aderenti      alle
          confederazioni    maggiormente  rappresentative  sul  piano
          nazionale. La  comunicazione alle associazioni di categoria
          puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei
          datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce
          mandato.
            3.  La  comunicazione   di cui al comma 2  deve contenere
          indicazione:  dei motivi   che determinano   la  situazione
          di  eccedenza;    dei  motivi  tecnici,  organizzativi    o
          produttivi, per  i quali si ritiene  di non poter  adottare
          misure  idonee  a porre rimedio alla predetta situazione ed
          evitare, in   tutto  o  in  parte,  la  dichiarazione    di
          mobilita';  del numero, della collocazione aziendale  e dei
          profili professionali del personale  eccedente;  dei  tempi
          di   attuazione   del   programma   di  mobilita';    delle
          eventuali    misure  programmate    per  fronteggiare    le
          conseguenze  sul   piano  sociale  della  attuazione    del
          programma medesimo.  Alla comunicazione  va allegata  copia
          della    ricevuta  del versamento all'INPS,   a titolo   di
          anticipazione  sulla somma  di cui all'art. 5, comma 4,  di
          una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione   salariale moltiplicato per il    numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
            4.  Copia  della  comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta del versamento di  cui al comma   3 devono  essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
            5.     Entro   sette     giorni     dalla   data      del
          ricevimento     della comunicazione di  cui al  comma 2,  a
          richiesta  delle rappresentanze sindacali aziendali e delle
          rispettive  associazioni si procede ad un  esame  congiunto
          tra  le parti, allo  scopo di esaminare le  cause che hanno
          contribuito  a  determinare  l'eccedenza del  personale   e
          le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale,
          o  di  una  sua  parte, nell'ambito della stessa   impresa,
          anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili
          di gestione del tempo di lavoro.
            6.  La procedura   di   cui al   comma 5   deve    essere
          esaurita    entro  quarantacinque  giorni  dalla data   del
          ricevimento della comunicazione dell'impresa.  Quest'ultima
          da'  all'Ufficio  provinciale  del   lavoro e della massima
          occupazione comunicazione  scritta  sul    risultato  della
          consultazione  e  sui  motivi  del    suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione    scritta  puo'     essere
          inviata   dalle  associazioni sindacali dei lavoratori.
            7.   Qualora  non  sia   stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro e    della
          massima    occupazione  convoca  le  parti    al fine di un
          ulteriore esame  delle materie di cui al  comma 5,    anche
          formulando   proposte per  la realizzazione  di un accordo.
          Tale esame  deve comunque esaurirsi entro    trenta  giorni
          dal  ricevimento   da parte   dell'ufficio  provinciale del
          lavoro e  della massima  occupazione  della   comunicazione
          dell'impresa  prevista  al comma 6.
            8.  Qualora  il numero dei   lavoratori interessati dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
            9.  Raggiunto    l'accordo sindacale   ovvero esaurita la
          procedura di cui  ai  commi 6,   7   e   8, l'impresa    ha
          facolta'    di  collocare   in mobilita' gli impiegati, gli
          operai e i quadri eccedenti,  comunicando  per  iscritto  a
          ciascuno  di essi   il recesso, nel rispetto dei termini di
          preavviso.    Contestualmente,  l'elenco   dei   lavoratori
          collocati  in  mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun
          soggetto del nominativo, del luogo  di    residenza,  della
          qualifica,  del  livello   di inquadramento, dell'eta', del
          carico di famiglia, nonche'  con puntuale indicazione delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di    cui  all'art.    5,  comma   1,   deve essere
          comunicato per   iscritto all'Ufficio    regionale      del
          lavoro   e   della   massima  occupazione competente,  alla
          Commissione   regionale     per    l'impiego      e    alle
          associazioni di categoria di cui al comma 2.
            10.  Nel    caso in cui l'impresa  rinunci a collocare in
          mobilita' i lavoratori  o ne  collochi un  numero inferiore
          a quello  risultante dalla comunicazione di  cui  al  comma
          2,  la  stessa  procede  al recupero delle somme  pagate in
          eccedenza rispetto a  quella dovuta  ai sensi dell'art.  5,
          comma  4,    mediante conguaglio   con i  contributi dovuti
          all'INPS,  da effettuarsi  con il  primo versamento   utile
          successivo  alla  data  di determinazione  del  numero  dei
          lavoratori  posti  in mobilita'.
            11. Gli   accordi sindacali stipulati   nel  corso  delle
          procedure  di  cui al  presente articolo, che  prevedano il
          riassorbimento  totale o parziale dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma  dell'art.    2103  del  codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
            12.  Le  comunicazioni  di cui al   comma 9 sono prive di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
            13.  I  lavoratori    ammessi  al  trattamento di   cassa
          integrazione, al termine  del periodo   di   godimento  del
          trattamento   di    integrazione  salariale,  rientrano  in
          azienda.
            14.  Il  presente  articolo  non trova  applicazione  nel
          caso  di eccedenze   determinate da   fine  lavoro    nelle
          imprese   edili e  nelle attivita' stagionali  o saltuarie,
          nonche' per i  lavoratori assunti con contratto di lavoro a
          tempo determinato.
            15.  Nei  casi  in  cui    l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive  ubicate  in  diverse  province    della  stessa
          regione  ovvero  in    piu'  regioni,  la  competenza     a
          promuovere     l'accordo   di   cui  al    comma  7  spetta
          rispettivamente  al direttore  dell'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e della  massima occupazione  ovvero   al  Ministro
          del    lavoro e   della previdenza   sociale.  Agli  stessi
          vanno  inviate  le  comunicazioni previste dal comma 4.
            16. Sono abrogati gli articoli 24   e 25 della  legge  12

          agosto  1977, n.   675, le  disposizioni del  decreto-legge
          30 marzo   1978, n.   80,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   26   maggio  1978,  n.  215,  ad  eccezione
          dell'articolo  4-bis, nonche' il decreto-legge  13 dicembre
          1978,  n. 795,  convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 febbraio 1979, n. 36".
            "Art.  24    (Norme  in  materia    di  riduzione     del
          personale).  -  1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi
          da  2 a 12, e all'art. 5, commi da 1   a 5, si    applicano
          alle  imprese   che occupino piu'  di quindici dipendenti e
          che, in conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di
          attivita'      o   di    lavoro,    intendano    effettuare
          almeno    cinque licenziamenti,  nell'arco di    centoventi
          giorni,    in ciascuna  unita' produttiva, o in piu' unita'
          produttive  nell'ambito  del  territorio  di  una    stessa
          provincia.    Tali disposizioni  si applicano  per tutti  i
          licenziamenti che, nello stesso arco    di  tempo  e  nello
          stesso  ambito, siano     comunque    riconducibili    alla
          medesima    riduzione   o trasformazione.
            2. Le disposizioni richiamate nel comma  1  si  applicano
          anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
          cessare l'attivita'.
            3. Quanto   previsto  all'art.  4,    commi  3,    ultimo
          periodo,  e  10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo
          alle imprese di cui all'art.  16, comma 1.   Il  contributo
          previsto  dall'art. 5, comma  4, e' dovuto dalle imprese di
          cui all'art. 16, comma 1, nella misura  di  nove  volte  il
          trattamento  iniziale di mobilita'  spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
            4.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
          applicano nei casi di  scadenza dei rapporti  di lavoro   a
          termine,  di  fine lavoro nelle  costruzioni  edili  e  nei
          casi  di  attivita'  stagionali  o saltuarie.
            5.  La   materia   dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione    di personale di  cui al primo comma  dell'art.
          11 della legge   15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
            6.  Il     presente  articolo  non      si   applica   ai
          licenziamenti  intimati  prima  della  data  di  entrata in
          vigore della presente legge".
            -  Il comma   1 dell'art.   8 della   citata  legge    n.
          223/1991  e' il seguente:
            "1.  Per    i  lavoratori    in  mobilita', ai   fini del
          collocamento,  si  applica    il  diritto    di  precedenza
          nell'assunzione  di  cui al  sesto comma  dell'articolo  15
          della  legge  29 aprile   1949,   n.   264,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni".
            -  Per  il  titolo  e  gli estremi  di  pubblicazione  in
          Gazzetta  Ufficiale delle leggi n. 686/1961, n.  113/1985 e
          n. 29/1994, si veda nelle note all'art. 1.