Art. 2.
               Requisiti per l'affidamento del servizio
  1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della
riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati
a concessionari di pubbliche funzioni.
  2. La  concessione del  servizio di  riscossione mediante  ruolo e'
affidata  dal  Ministero delle  finanze  a  societa' per  azioni  con
capitale, interamente  versato, pari  ad almeno  5 miliardi  di lire,
aventi come  oggetto lo svolgimento  di tale servizio, di  compiti ad
esso  connessi o  complementari indirizzati  anche al  supporto delle
attivita' tributarie e di  gestione patrimoniale degli enti creditori
diversi dallo  Stato, delle  altre attivita'  di riscossione  ad essi
attribuite dalla legge  e che non siano state  dichiarate decadute da
precedenti concessioni del servizio stesso.
  3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed
i  soggetti che  svolgono  funzioni di  amministrazione, direzione  e
controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i
requisiti stabiliti dagli articoli  25, commi 1 e 2, e  26, commi 1 e
3,  del decreto  legislativo 1  settembre  1993, n.  385, o  comunque
requisiti  di  professionalita'   equipollenti  da  determinarsi  con
decreto  ministeriale.  La mancanza  di  tali  requisiti produce  gli
effetti  previsti  dall'articolo  25,  comma 3,  del  citato  decreto
legislativo  1 settembre  1993,  n.  385; in  tal  caso, le  funzioni
attribuite dalle  predette norme alla Banca  d'Italia sono esercitate
dal Ministero delle finanze.
  4. I trasferimenti, per atto  tra vivi, delle azioni delle societa'
concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono
parte  tali  societa' sono  soggette,  a  pena di  inefficacia,  alla
preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.
  5.  Non  possono  essere rappresentanti  legali,  amministratori  o
sindaci delle societa' di cui al comma 1:
    a) i membri del Parlamento e del Governo;
  b)  i membri  dei consigli  o assemblee  o giunte,  e dei  relativi
comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
  c)  i  dipendenti in  servizio  attivo  degli enti  che  riscuotono
mediante ruolo;
  d) i  componenti dell'organo  di revisione economica  e finanziaria
degli enti che riscuotono mediante ruolo.
  6.  Le societa'  di  cui  al comma  2  devono  disporre di  sistemi
informativi  automatizzati adeguati  al  volume  delle operazioni  da
trattare e  collegati telematicamente  tra di  loro e,  con modalita'
centralizzate, con  la rete unitaria della  pubblica amministrazione.
Le  specifiche tecniche  dei sistemi  e delle  procedure, nonche'  le
misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che
i concessionari  devono fornire  ai fini  di rilevazione  e controllo
sulla  loro attivita',  sono  individuate con  decreto del  Ministero
delle finanze,  sentita l'autorita' per l'informatica  nella pubblica
amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.
 
           Nota all'art. 2:
            - Si  riporta il testo  degli articoli  25, commi 1,  2 e
          3,  e 26, commi 1 e 3, del decreto  legislativo 1 settembre
          1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia):
            "Art.  25 (Requisiti  di onorabilita'  dei partecipanti).
          -  1.    Il  Ministro    del   tesoro,   sentita   la Banca
          d'Italia,  determina,  con regolamento emanato    ai  sensi
          dell'art.    17,  comma 3, della   legge 23 agosto 1988, n.
          400, i   requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
          capitale delle banche.
            2.  Con il  regolamento previsto dal comma 1 il  Ministro
          del tesoro stabilisce  la  quota del  capitale   che   deve
          essere   posseduta   per l'applicazione del  medesimo comma
          1. A  questo fine   si considerano anche   le   azioni    o
          quote     possedute  per    il    tramite    di    societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona.
            3.  In mancanza dei requisiti  non puo' essere esercitato
          il diritto di voto inerente alle azioni o  quote  eccedenti
          il  suddetto  limite.  In  caso    di    inosservanza,   la
          deliberazione  e'  impugnabile  a   norma dell'art.    2377
          del    codice  civile   se la   maggioranza richiesta   non
          sarebbe  stata  raggiunta  senza  i    voti  inerenti  alle
          predette   azioni   o  quote.  L'impugnazione  puo'  essere
          proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei   mesi  dalla
          data  della deliberazione ovvero, se  questa e' soggetta  a
          iscrizione    nel registro  delle imprese,  entro sei  mesi
          dall'iscrizione.  Le azioni  o quote  per   le quali    non
          puo'   essere esercitato il diritto  di voto sono computate
          ai  fini della regolare costituzione dell'assemblea".
            "Art.    26  (Requisiti    di  professionalita'    e   di
          onorabilita'  degli  esponenti    aziendali).    -  1.    I
          soggetti   che svolgono    funzioni    di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso  banche  devono possedere i
          requisiti   di  professionalita'    e    di    onorabilita'
          stabiliti    con regolamento   del   Ministro   del  tesoro
          adottato,  sentita  la  Banca d'Italia, ai sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             2. (Omissis).
            3.   Il regolamento  previsto dal  comma 1  stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 2".