Art. 3
                      Procedura di affidamento

  1.  Le  concessioni  del  servizio nazionale della riscossione sono
affidate,   per   ciascun  ambito,  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
  2.  La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del
trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
  3.    Ai    fini   dell'affidamento   della   concessione   vengono
necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito,
i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita'  tecnica  ed  organizzativa,  anche  in  relazione  alle
   attivita' affidabili a terzi;
c) ubicazione,  stato  e  consistenza  dei  locali  da  destinare  al
   servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
  4.  La  concessione  viene affidata con decreto del Ministero delle
finanze;  con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il
concessionario   stipula   una  convenzione  accessoria  all'atto  di
concessione  nella  quale  si prevede necessariamente l'obbligo per i
concessionari  di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio
di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta
degli enti locali.
  5.  Per  le  province  ed  i  comuni  restano ferme le disposizioni
contenute  negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6.  La  riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che
non  abbiano  esercitato  la  facolta'  di cui agli articoli 52 e 59,
comma  1,  lettera  n),  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della
riscossione.
  7.  Gli  enti  territoriali,  gli  enti  pubblici e le societa' per
azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti,
possono,  nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare
i   concessionari   di  gestire  la  riscossione  spontanea  mediante
versamento  diretto  delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse
norme  gli  enti  territoriali possono affidare al concessionario del
servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
  8.  I  concessionari del servizio nazionale di riscossione possono,
nel  rispetto  delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria
degli enti locali.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si riporta il testo degli articoli  52, 53 e 59, comma
          1, lettera n), del  decreto legislativo  15 dicembre  1997,
          n.    446  (Istituzione  dell'imposta     regionale   sulle
          attivita'  produttive,    revisione  degli scaglioni, delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale    regionale  a tale imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi locali):
            "Art.   52  (Potesta'    regolamentare    generale  delle
          province  e  dei comuni).  - 1.  Le  province  ed i  comuni
          possono disciplinare  con regolamento le  proprie  entrate,
          anche  tributarie,  salvo    per  quanto  attiene      alla
          individuazione    e    definizione   delle      fattispecie
          imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima
          dei singoli tributi,  nel  rispetto  delle    esigenze   di
          semplificazione  degli adempimenti  dei  contribuenti.  Per
          quanto  non  regolamentato  si applicano le disposizioni di
          legge vigenti.
            2.  I regolamenti  sono approvati  con deliberazione  del
          comune    e  della  provincia  non  oltre  il    termine di
          approvazione del bilancio di previsione   e    non    hanno
          effetto   prima   del   1  gennaio  dell'anno successivo. I
          regolamenti sulle  entrate  tributarie    sono  comunicati,
          unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al
          Ministero  delle finanze,   entro trenta giorni  dalla data
          in cui  sono divenuti esecutivi  e   sono   resi   pubblici
          mediante  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale.
            3.  Nelle  province  autonome  di    Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono  adottati      in      conformita'   alle
          disposizioni    dello   statuto e   delle relative norme di
          attuazione.
            4.  Il  Ministero  delle   finanze   puo'   impugnare   i
          regolamenti  per  vizi di legittimita' avanti gli organi di
          giustizia amministrativa.
            5.     I      regolamenti,      per      quanto   attiene
          all'accertamento  e  alla riscossione  dei tributi  e delle
          altre entrate,  sono informati  ai seguenti criteri:
            a)   l'accertamento dei  tributi  puo'  essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
            b)    qualora    sia    deliberato    di   affidare     a
          terzi,         anche   disgiuntamente,   la   liquidazione,
          l'accertamento  e la riscossione dei tributi  e di    tutte
          le   altre  entrate, le  relative attivita'  sono affidate:
          1)  mediante  convenzione  alle aziende  speciali  di   cui
          all'art.  22,  comma  3, lettera c),   della legge 8 giugno
          1990, n. 142, e', nel  rispetto delle procedure  vigenti in
          materia  di affidamento della gestione dei servizi pubblici
          locali, alle societa'  per  azioni  o  a    responsabilita'
          limitata    a prevalente capitale  pubblico locale previste
          dall'art. 22, comma 3, lettera e), della  citata  legge  n.
          142  del  1990,  i cui soci privati   siano prescelti tra i
          soggetti iscritti all'albo di cui  all'art.  53;    2)  nel
          rispetto  delle procedure vigenti in materia di affidamento
          della gestione dei servizi pubblici locali, alle   societa'
          miste,   per   la   gestione   presso   altri   comuni,  ai
          concessionari di   cui al decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  28  gennaio    1988,    n.  43,   ai   soggetti
          iscritti  nell'albo di  cui  al predetto art. 53;
            c)   l'affidamento  di  cui  alla precedente  lettera  b)
          non  deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
            d)   il visto   di   esecutivita'   sui ruoli   per    la
          riscossione    dei tributi   e   delle   altre  entrate  e'
          apposto,  in  ogni  caso,  dal funzionario designato  quale
          responsabile della relativa gestione.
            6.  La   riscossione coattiva  dei tributi e  delle altre
          entrate di spettanza  delle  province  e  dei comuni  viene
          effettuata  con  la procedura  di   cui al   decreto    del
          Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, se
          affidata  ai  concessionari del servizio di riscossione  di
          cui   al decreto   del Presidente   della  Repubblica    28
          gennaio  1988, n. 43, ovvero con  quella indicata dal regio
          decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  se  svolta  in  proprio
          dall'ente  locale o affidata agli altri soggetti menzionati
          alla lettera b) del comma 4.
            7. Con  decreto del Ministro  delle finanze,  da  emanare
          secondo  le  procedure  di  cui all'art. 53, sono stabilite
          disposizioni generali in ordine  ai criteri  di affidamento
          e di  svolgimento dei  servizi in questione  al   fine   di
          assicurare   la   necessaria  trasparenza  e funzionalita',
          nonche' la  misura dei  compensi, tenuto  anche conto delle
          effettive riscossioni".
            "Art. 53 (Albo per  l'accertamento  e  riscossione  delle
          entrate  degli  enti  locali).   - 1.   Presso il Ministero
          delle finanze  e' istituito l'albo  dei soggetti    privati
          abilitati  ad   effettuare attivita'  di liquidazione e  di
          accertamento dei   tributi e quelle    di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
            2.  L'esame  delle  domande di   iscrizione, la revisione
          periodica, la cancellazione e   la  sospensione  dall'albo,
          la revoca e  la decadenza della gestione sono effettuate da
          una  apposita  commissione in cui sia prevista una adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
            3.  Con decreti  del Ministro  delle finanze,  da emanare
          ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della   legge 23    agosto
          1988,  n.    400,  tenuto  conto    delle    esigenze    di
          trasparenza   e   di   tutela   del    pubblico  interesse,
          sentita   la   conferenza  Statocitta',  sono  definiti  le
          condizioni  ed i   requisiti per   l'iscrizione  nell'albo,
          al  fine    di assicurare il possesso di adeguati requisiti
          tecnici  e  finanziari,  la  sussistenza   di   sufficienti
          requisiti  morali e l'assenza  di cause di incompatibilita'
          da parte degli  iscritti, ed emanate disposizioni in ordine
          alla  composizione, al funzionamento   e alla  durata    in
          carica dei  componenti della  commissione di  cui  al comma
          2,   alla    tenuta  dell'albo,    alle    modalita'    per
          l'iscrizione  e   la   verifica   dei presupposti per    la
          sospensione  e la  cancellazione dall'albo nonche' ai  casi
          di  revoca  e  decadenza della  gestione.  Per  i  soggetti
          affidatari di servizi  di    liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e  altre entrate degli  enti locali,
          che  svolgano    i  predetti servizi almeno dal   1 gennaio
          1997,  puo' essere   stabilito un periodo transitorio,  non
          superiore   a   due   anni,    per    l'adeguamento    alle
          condizioni   e  ai  requisiti  per  l'iscrizione  nell'albo
          suddetto.
            4. Sono abrogati gli articoli da  25  a  34  del  decreto
          legislativo  15 novembre   1993,   n. 507,  concernenti  la
          gestione del   servizio    di  accertamento  e  riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
            "Art.    59  (Potesta'    regolamentare  in    materia di
          imposta comunale sugli immobili). -  1.  Con    regolamento
          adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono:
              a)-m) (Omissis);
            n)   razionalizzare   le   modalita'  di  esecuzione  dei
          versamenti,  sia  in  autotassazione  che  a   seguito   di
          accertamenti,  prevedendo,  in aggiunta o  in  sostituzione
          del    pagamento    tramite    il  concessionario     della
          riscossione,  il  versamento  sul    conto corrente postale
          intestato  alla  tesoreria    del    comune    e     quello
          direttamente   presso   la   tesoreria medesima, nonche' il
          pagamento tramite sistema bancario".
            Il  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,   reca:
          "Norme    di  semplificazione    degli    adempimenti   dei
          contribuenti   in   sede   di dichiarazione dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni"   ed   e'  pubblicato    nella      Gazzetta
          Ufficiale   28   luglio     1997,   n.    174,  supplemento
          ordinario.    Il relativo  capo III reca:  "Disposizioni in
          materia di riscossione".