Art. 3 Procedura di affidamento 1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione. 3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi: a) capacita' finanziaria; b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi; c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio; d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1. 4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali. 5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. 7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria. 8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali): "Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione. 4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni". "Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'". "Art. 59 (Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili). - 1. Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono: a)-m) (Omissis); n) razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonche' il pagamento tramite sistema bancario". Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario. Il relativo capo III reca: "Disposizioni in materia di riscossione".