Art. 4. Ambiti e durata della concessione 1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento. 2. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.