Art. 4.
                  Ambiti e durata della concessione
  1.  L'estensione  dei singoli  ambiti,  comunque  non inferiore  al
territorio  di  una  provincia,   e'  determinata,  con  decreto  del
Ministero delle finanze, tenendo  conto della necessita' di garantire
l'economicita'  e  l'efficienza  del   servizio,  in  relazione  alle
caratteristiche geografiche ed alle  condizioni sociali ed economiche
del  territorio,  del numero  dei  residenti  e dell'ammontare  delle
entrate  iscritte  a  ruolo  nel  biennio  precedente  l'avvio  della
procedura di affidamento.
  2. La  durata della concessione  e' fissata nell'atto  di indizione
della gara  di cui all'articolo  3 fino  al termine massimo  di dieci
anni.