Art. 2.
(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente:
"I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e
sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia
residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su
aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi
della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere
ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di
intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le
parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti:
"comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai
nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso
di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati,
rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di
preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi
degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo
potra' chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due
anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in
tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualita' di
contributo previste dal provvedimento di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono
assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione
alla stessa".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 457/1978, si veda in note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.
457/1978, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Contenuti del piano). - A partire dall'anno 1978
e' attuato un piano decennale di edilizia residenziale
riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla
costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio
edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata
diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del
patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate
agli insediamenti residenziali.
I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e
sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di
edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi
funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali
concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa
vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere
ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi
integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di
recupero urbano.
Il piano indica e quantifica le risorse fmanziarie e
creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica
e determina i criteri per la loro gestione coordinata,
tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore
dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operativo per
il primo quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni
quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano
propri programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla
relazione generale sulla situazione economica del Paese, e'
allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio
e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia
residenziale".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
457/78, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia
residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale,
sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi
quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle
categorie degli operatori, in modo da garantire una
equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie interessate e programmi articolati in relazione
alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle
modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei
programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei
finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati
relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del
contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi
tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento,
l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente art. 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei
requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti
che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi
ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del
secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art.
20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli
interventi di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche'
la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'art. 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu'
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito
e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di
credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare
ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui
componenti figurano persone handicappate, in situazione di
gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i
criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle
vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e
sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti
previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli
destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia
residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge n.
457/78, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui
previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad
enti pubblici che intendano costruire abitazioni da
assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a
proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed ai
privati che intendano costruire la propria abitazione, con
onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento,
oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20,
in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito
di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli
alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di
liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il
relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da
privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro
due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento
continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai
sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario
del contributo potra' chiedere di effettuare l'assegnazione
o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei
predetti termini, provvedendosi in tal caso alla
proporzionale riduzione del numero di annualita' di
contributo previste dal provvedimento di concessione.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il
relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da
privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro
due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei
lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento
continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai
sensi delle disposizioni vigenti.
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi
altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case
popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare
in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e'
del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo
comma del presente articolo sono destinati per programmi da
realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree
delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni,
quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona
e delle delimitazioni predette.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma
precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base
a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
comma, il costo dell'area non potra' essere computato in
misura superiore a quello determinato dai parametri
definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del
medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n.
179/1992, si veda in note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 179/1992, e'
il seguente:
"Art. 9 (Abitazioni in locazione con proprieta'
differita). 1. I contributi di cui all'art. 19 della legge
5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 6 della
presente legge, possono essere concessi alle regioni anche
per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero
o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in
godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo
non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento
della proprieta' degli stessi ai relativi assegnatari o
conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per
l'assegnazione in proprieta' o per l'acquisto di alloggi
fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione
in godimento o alla data d'inizio della locazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3, 8, 9 e
10, si applicano anche ai programmi di cui al presente
articolo".
- Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 457/78,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 25 (Principi per la legislazione regionale relativa
all'individuazione dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi edilizi). - Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le
regioni provvedono a disciplinare legislativamente il
procedimento di scelta dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e
convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti
territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni
del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la
consistenza dei singoli interventi programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per
ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri
oggettivi di scelta e a parita' di condizione il ricorso al
sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle
domande per ciascun programma di intervento, devono
presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non
eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato
in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al
100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di
assegnazione.
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'.
Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni
disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in
ordine di data di iscrizione alla stessa".