Art. 2.
   (Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
                      successive modificazioni)

  1.  Alla  legge  5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
  2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente:
 "I   finanziamenti   per   l'edilizia   residenziale   agevolata   e
sovvenzionata  possono  essere  destinati  ad  interventi di edilizia
residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su
aree  o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi
della  normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere
ricompresi  in  piani  di  recupero  ovvero in programmi integrati di
intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
  3.  Alla  lettera  r-bis)  del primo comma dell'articolo 3, dopo le
parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti:
"comunque  denominati  o  trasformati,"  e dopo le parole: "ovvero ai
nuclei   familiari"   sono  inserite  le  seguenti:  "assegnatari  di
abitazioni assistiti da contributo pubblico".
  4. Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
 "L'assegnazione  e  l'acquisto  di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso
di   alloggi   costruiti   da   privati   devono  essere  effettuati,
rispettivamente,  entro  due  anni  ed  entro  sei mesi dalla data di
ultimazione   dei   lavori.   Il   contributo   sugli   interessi  di
preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile,
anche  prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi
degli  articoli  8  e  9  della  legge  17  febbraio  1992, n. 179, e
successive  modificazioni.  Il  soggetto  destinatario del contributo
potra'  chiedere  di  effettuare  l'assegnazione o la vendita nei due
anni  successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in
tal  caso  alla  proporzionale  riduzione del numero di annualita' di
contributo previste dal provvedimento di concessione".
  5. Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
 "La  quota  di  riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora
detta   riserva   venga  esaurita,  le  abitazioni  disponibili  sono
assegnate  ai  soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione
alla stessa".
 
Note all'art. 2:
            -  Per il titolo della legge n. 457/1978, si veda in note
          all'art.  1.
            - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.
          457/1978, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 1 (Contenuti del piano). - A partire dall'anno 1978
          e'  attuato  un  piano  decennale  di edilizia residenziale
          riguardante:
             a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla
          costruzione di abitazioni  e  al  recupero  del  patrimonio
          edilizio degli enti pubblici;
             b)  gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata
          diretti alla costruzione di abitazioni e  al  recupero  del
          patrimonio edilizio esistente;
             c)  l'acquisizione  e l'urbanizzazione di aree destinate
          agli insediamenti residenziali.
            I finanziamenti per l'edilizia residenziale  agevolata  e
          sovvenzionata  possono  essere  destinati  ad interventi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  ad   opere   ad   essi
          funzionali,  da  realizzare  su  aree  o immobili demaniali
          concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della  normativa
          vigente.    Tali  aree  o  immobili  devono comunque essere
          ricompresi  in  piani  di  recupero  ovvero  in   programmi
          integrati  di  intervento,  di riqualificazione urbana o di
          recupero urbano.
            Il piano indica e  quantifica  le  risorse  fmanziarie  e
          creditizie  da destinare all'edilizia residenziale pubblica
          e determina i criteri  per  la  loro  gestione  coordinata,
          tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore
          dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.
            Il  piano  decennale definisce il programma operativo per
          il primo  quadriennio  ed  e'  soggetto  a  revisione  ogni
          quattro anni.
            Sulla  base  del  piano  nazionale  le  regioni formulano
          propri  programmi  quadriennali  e  progetti  biennali   di
          intervento.
            Alla  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  alla
          relazione generale sulla situazione economica del Paese, e'
          allegata una relazione sull'andamento del settore  edilizio
          e  sullo  stato  di realizzazione dei programmi di edilizia
          residenziale".
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata  legge  n.
          457/78, come modificato dalla presente legge:
            "Art.   3   (Competenze   del   Comitato  per  l'edilizia
          residenziale).  - Il Comitato per l'edilizia  residenziale,
          sulla  base  degli  indirizzi  programmatici  indicati  dal
          C.I.P.E.:
             a)  predispone   il   piano   decennale,   i   programmi
          quadriennali e le eventuali revisioni;
             b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
             c)  indica  i  criteri  generali  per  la  scelta  delle
          categorie  degli  operatori,  in  modo  da  garantire   una
          equilibrata  distribuzione  dei  contributi  fra le diverse
          categorie interessate e programmi articolati  in  relazione
          alle varie forme di intervento;
             d)  adotta  le  opportune  determinazioni in ordine alle
          modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
             e) effettua periodiche verifiche  sulla  attuazione  dei
          programmi,  con particolare riguardo alla utilizzazione dei
          finanziamenti  e  al  rispetto  dei  costi  di  costruzione
          consentiti;
             f)  effettua  la  raccolta  e  la  elaborazione dei dati
          relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo
          alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
             g)  propone  al  C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e
          per la fissazione dei canoni delle abitazioni  di  edilizia
          residenziale pubblica;
             h)   promuove   e  coordina,  a  livello  nazionale,  la
          formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
          abitazione di edilizia residenziale  comunque  fruenti  del
          contributo dello Stato;
             i)   determina  le  linee  generali  per  gli  indirizzi
          tecnici;
             l)  determina  le  modalita'   per   il   finanziamento,
          l'affidamento  e  la  realizzazione,  da  effettuarsi anche
          direttamente da parte delle regioni, dei programmi  di  cui
          al precedente art. 2, lettera f);
             m)   determina   le   modalita'  per  l'espletamento  di
          concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte  delle
          regioni,  per  l'abilitazione  preventiva,  sulla  base dei
          requisiti  di  qualita'  e  di  costo  predeterminati,   di
          prodotti  e  materiali da porre a disposizione dei soggetti
          che attuano i programmi;
             n) stabilisce periodicamente i limiti  massimi,  che  le
          regioni  devono  osservare  nella  determinazione dei costi
          ammissibili per gli interventi;
             o) propone  al  C.I.P.E.  la  revisione,  ai  sensi  del
          secondo  comma  dell'art.  19 e del secondo comma dell'art.
          20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per  gli
          interventi   di   edilizia   residenziale   assistita   dal
          contributo  dello  Stato,  sulla  base  dell'andamento  dei
          prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
          quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche'
          la misura dell'aggiornamento  previsto  dal  secondo  comma
          dell'art. 16;
             p)  redige  una  relazione annuale, anche ai sensi e per
          gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407,
          sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  di   edilizia
          residenziale e sulle previsioni di intervento;
             q)   riserva   il   due   per  cento  dei  finanziamenti
          complessivi per sopperire con interventi  straordinari  nel
          settore   dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze  piu'
          urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
             r) propone al Comitato interministeriale per il  credito
          e  risparmio  i  criteri e le direttive cui gli istituti di
          credito fondiario e la Cassa depositi e  prestiti  dovranno
          attenersi  nella concessione dei finanziamenti da destinare
          ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2;
            r-bis) dispone una riserva di  finanziamenti  complessivi
          per  la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale a
          comuni,   Istituti   autonomi   case   popolari,   comunque
          denominati  o  trasformati,  imprese,  cooperative  o  loro
          consorzi per la realizzazione con tipologia  idonea  o  per
          l'adattamento   di  alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  e
          agevolata  alle  esigenze  di  assegnatari   o   acquirenti
          handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  assegnatari di
          abitazioni assistiti da  contributo  pubblico,  tra  i  cui
          componenti  figurano persone handicappate, in situazione di
          gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie.
            Il  Comitato  per  l'edilizia  residenziale  determina  i
          criteri e le modalita' di impiego,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  norme  sulla  contabilita'  generale dello Stato e
          sulle  opere  di  conto  dello  Stato,  dei   finanziamenti
          previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli
          destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
          presente articolo.
            Le    deliberazioni    del    Comitato   per   l'edilizia
          residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio
          di   funzioni   consultive,   sono   rese   esecutive   con
          provvedimento del suo presidente".
            -  Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge n.
          457/78, come modificato dalla presente legge:
            "Art. 18 (Beneficiari dei mutui  agevolati).  -  I  mutui
          previsti  dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
          programmi di edilizia residenziale  in  aree  comprese  nei
          piani  di  zona  di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167, e
          successive modificazioni e integrazioni e sono concessi  ad
          enti   pubblici   che  intendano  costruire  abitazioni  da
          assegnare  in  proprieta',   a   cooperative   edilizie   a
          proprieta'  individuale,  ad  imprese  di costruzione ed ai
          privati che intendano costruire la propria abitazione,  con
          onere  iniziale  a carico del mutuatario del 4,5 per cento,
          oltre al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico  del
          mutuatario  e'  stabilito, ai sensi del successivo art. 20,
          in misura differenziata, a seconda della fascia di  reddito
          di  appartenenza,  al  momento  dell'assegnazione  per  gli
          alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative  edilizie
          a  proprieta'  individuale,  dell'acquisto  per gli alloggi
          realizzati  da  imprese  di   costruzione,   dell'atto   di
          liquidazione  finale  del  mutuo  per  quelli  costruiti da
          privati.
            L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma  ed  il
          relativo   frazionamento   dei   mutui   ovvero  l'atto  di
          liquidazione  finale  nel  caso  di  alloggi  costruiti  da
          privati  devono  essere  effettuati, rispettivamente, entro
          due anni ed entro sei mesi dalla data  di  ultimazione  dei
          lavori.    Il contributo sugli interessi di preammortamento
          continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
          prima della scadenza dei suddetti termini,  sia  locato  ai
          sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n.
          179,  e  successive modificazioni. Il soggetto destinatario
          del contributo potra' chiedere di effettuare l'assegnazione
          o la vendita nei due  anni  successivi  alla  scadenza  dei
          predetti   termini,   provvedendosi   in   tal   caso  alla
          proporzionale  riduzione  del  numero  di   annualita'   di
          contributo previste dal provvedimento di concessione.
            L'assegnazione  e  l'acquisto  di cui al primo comma e il
          relativo  frazionamento   di   mutui   ovvero   l'atto   di
          liquidazione  finale,  nel  caso  di  alloggi  costruiti da
          privati, devono essere effettuati,  rispettivamente,  entro
          due  anni  ed  entro  sei mesi dalla data d'ultimazione dei
          lavori.  Il contributo sugli interessi  di  preammortamento
          continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
          prima  della  scadenza  dei suddetti termini, sia locato ai
          sensi delle disposizioni vigenti.
            I mutui di cui al primo  comma  possono  essere  concessi
          altresi'  a  comuni  ed  a  istituti  autonomi  per le case
          popolari, che intendano costruire abitazioni  da  assegnare
          in  locazione  nonche'  a cooperative edilizie a proprieta'
          indivisa. In tali casi l'onere a carico  dei  mutuatari  e'
          del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
            Gli  interventi  assistiti dai contributi di cui al primo
          comma del presente articolo sono destinati per programmi da
          realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani  di  zona  di
          cui  alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e successive
          integrazioni  e  modificazioni,  ovvero  fuori  delle  aree
          delimitate  ai  sensi  dell'art.  51 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona
          e delle delimitazioni predette.
            Gli  interventi  al  di  fuori delle aree di cui al comma
          precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in  base
          a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
          gennaio  1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
          di lire 24 milioni previsto dal precedente art.  16,  primo
          comma,  il  costo  dell'area non potra' essere computato in
          misura  superiore  a  quello  determinato   dai   parametri
          definiti  dalla  regione  ai  sensi  del  secondo comma del
          medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
            -  Per  il  testo  dell'art.  8  della  citata  legge  n.
          179/1992, si veda in note all'art. 1.
            - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 179/1992, e'
          il seguente:
            "Art.   9   (Abitazioni   in   locazione  con  proprieta'
          differita). 1.  I contributi di cui all'art. 19 della legge
          5 agosto 1978, n. 457, come  integrato  dall'art.  6  della
          presente  legge, possono essere concessi alle regioni anche
          per la realizzazione di interventi finalizzati al  recupero
          o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in
          godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo
          non  inferiore  a  otto anni e con successivo trasferimento
          della proprieta' degli stessi  ai  relativi  assegnatari  o
          conduttori   in   possesso  dei  requisiti  soggettivi  per
          l'assegnazione in proprieta' o per  l'acquisto  di  alloggi
          fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione
          in godimento o alla data d'inizio della locazione.
            2.  Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3, 8, 9 e
          10, si applicano anche ai  programmi  di  cui  al  presente
          articolo".
            -  Il  testo  dell'art.  25 della citata legge n. 457/78,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 25 (Principi per la legislazione regionale relativa
          all'individuazione   dei    soggetti    incaricati    della
          realizzazione  dei  programmi  edilizi).   - Entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  le
          regioni   provvedono  a  disciplinare  legislativamente  il
          procedimento   di  scelta  dei  soggetti  incaricati  della
          realizzazione  dei  programmi  di  edilizia   agevolata   e
          convenzionata secondo i seguenti criteri:
             1)  i  bandi  di  concorso  devono  riferirsi  ad ambiti
          territoriali determinati, comprendere tutte  le  previsioni
          del  progetto  biennale, e indicare le caratteristiche e la
          consistenza dei singoli interventi programmati;
             2) i concorsi devono essere  banditi  distintamente  per
          ciascuna   categoria   di  operatori  e  prevedere  criteri
          oggettivi di scelta e a parita' di condizione il ricorso al
          sorteggio;
             3) le cooperative, all'atto  della  presentazione  delle
          domande   per   ciascun  programma  di  intervento,  devono
          presentare l'elenco dei  soci  prenotatari  in  numero  non
          eccedente  quello  delle abitazioni da realizzare aumentato
          in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore  al
          100  per  cento  per  le sostituzioni necessarie in sede di
          assegnazione.
            La quota di riserva deve indicare l'ordine di  priorita'.
          Qualora   detta   riserva  venga  esaurita,  le  abitazioni
          disponibili sono assegnate ai  soci  della  cooperativa  in
          ordine di data di iscrizione alla stessa".