Art. 2
      Modalita' del trattamento e informativa agli interessati

  1.  I  soggetti  pubblici  effettuano  il  trattamento dei dati con
modalita'  atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle liberta'
fondamentali e della dignita' dell'interessato; adottano, inoltre, le
misure    occorrenti   per   facilitare   l'esercizio   dei   diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.
  2.  Nell'informare  gli interessati ai sensi dell'articolo 10 della
legge,  i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato
il trattamento.
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art.  13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art.  13    (Diritti  dell'interessato).   -   1.     In
          relazione    al trattamento di dati personali l'interessato
          ha diritto:
            a)   di conoscere,    mediante    accesso  gratuito    al
          registro  di    cui  all'art.  31,  comma  1, lettera   a),
          l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
            b)  di essere  informato su  quanto indicato  all'art. 7,
          comma 4, lettere a), b) e h);
            c)   di ottenere,    a  cura    del    titolare  o    del
          responsabile,  senza ritardo:
            1)    la  conferma    dell'esistenza  o    meno   di dati
          personali che   lo  riguardano,  anche    se  non    ancora
          registrati,  e la  comunicazione in forma intellegibile dei
          medesimi  dati  e della  loro origine, nonche' della logica
          e delle  finalita' su  cui si   basa il    trattamento;  la
          richiesta  puo'   essere rinnovata,   salva l'esistenza  di
          giustificati motivi, con intervallo non minore  di  novanta
          giorni;
            2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
          il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione di   legge,
          compresi quelli di cui non e' necessaria  la  conservazione
          in  relazione    agli  scopi  per i quali i dati sono stati
          raccolti o successivamente trattati;
            3)  l'aggiornamento, la  rettificazione, ovvero,  qualora
          vi  abbia interesse, l'integrazione dei dati;
            4) l'attestazione che  le operazioni di cui ai numeri  2)
          e 3) sono state  portate  a  conoscenza,  anche per  quanto
          riguarda  il  loro contenuto, di coloro  ai  quali  i  dati
          sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui
          tale  adempimento  si  riveli    impossibile  o comporti un
          impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato rispetto al
          diritto tutelato;
            d)  di opporsi,  in   tutto o   in parte,   per    motivi
          legittimi,  al trattamento  dei   dati  personali   che  lo
          riguardano,      ancorche'   pertinenti  allo  scopo  della
          raccolta;
            e)  di  opporsi, in  tutto  o  in  parte,  al trattamento
          di    dati personali   che   lo   riguardano,  previsto  ai
          fini   di   informazione commerciale   o    di  invio    di
          materiale    pubblicitario o   di   vendita diretta  ovvero
          per  il   compimento   di ricerche   di   mercato   o    di
          comunicazione    commerciale    interattiva   e di   essere
          informato  dal titolare,  non oltre  il  momento in  cui  i
          dati    sono  comunicati   o diffusi, della possibilita' di
          esercitare gratuitamente tale diritto.
            2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera  c),
          numero 1), puo'  essere  chiesto  all'interessato, ove  non
          risulti    confermata  l'esistenza    di  dati    che    lo
          riguardano,  un  contributo spese,  non superiore ai  costi
          effettivamente  sopportati, secondo le modalita' ed entro i

          limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33,  comma
          3.
            3.   I  diritti  di  cui  al comma  1  riferiti  ai  dati
          personali  concernenti  persone  decedute  possono   essere
          esercitati da chiunque vi abbia interesse.
            4.  Nell'esercizio  dei  diritti  di    cui  al  comma  1
          l'interessato puo' conferire,   per  iscritto,    delega  o
          procura a  persone fisiche  o ad associazioni.
            5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
          esercenti la  professione  di  giornalista,   limitatamente
          alla  fonte  della notizia".