Art. 3
                            Dati trattati

  1.  I  soggetti  pubblici  sono  autorizzati a trattare i soli dati
essenziali  per  svolgere  attivita'  istituzionali  che  non possono
essere  adempiute,  caso  per  caso,  mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
  2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
  3.  Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della
legge,  i  soggetti  pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento  dei  dati,  nonche' la loro pertinenza, completezza,
non  eccedenza  e  necessita'  rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli  casi,  anche  con  riferimento  ai  dati  che  l'interessato
fornisce  di  propria  iniziativa.  Al  fine di assicurare che i dati
siano  strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi
e   ai   compiti   loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o  non  necessari  non  possono  essere  utilizzati,  salvo  che  per
l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del
documento  che  li  contiene. Specifica attenzione e' prestata per la
verifica  dell'essenzialita'  dei dati riferiti a soggetti diversi da
quelli   cui   si  riferiscono  direttamente  le  prestazioni  o  gli
adempimenti.
  4.  I  dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti
con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici o comunque automatizzati, sono
trattati  con  tecniche  di  cifratura  o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e
la   natura   dei  dati  trattati,  permettono  di  identificare  gli
interessati solo in caso di necessita'.
  5.  I  dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per
finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali
dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti
dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono
tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
  6.   I  dati  non  possono  essere  trattati  nell'ambito  di  test
psicoattitudinali  volti  a  definire  il  profilo  o la personalita'
dell'interessato.
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.  9  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art. 9 (Modalita'   di raccolta e requisiti  dei    dati
          personali).  -  1.  I dati personali oggetto di trattamento
          devono essere:
               a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
            b)  raccolti  e   registrati   per   scopi   determinati,
          espliciti    e  legittimi,    ed    utilizzati  in    altre
          operazioni  del trattamento  in termini  non  incompatibili
          con tali scopi;
               c) esatti e, se necessario, aggiornati;
            d)  pertinenti,  completi  e  non eccedenti rispetto alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati;
            e)    conservati     in   una     forma   che    consenta
          l'identificazione dell'interessato   per un   periodo    di
          tempo    non   superiore a   quello necessario  agli  scopi
          per    i    quali  essi    sono    stati     raccolti     o
          successivamente trattati".