Art. 4
                        Operazioni eseguibili

  1.  Rispetto  ai  dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  i  soggetti pubblici sono autorizzati a
svolgere   unicamente   le  operazioni  di  trattamento  strettamente
necessarie   al   perseguimento  delle  finalita'  per  le  quali  il
trattamento  e'  consentito,  anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento  di  compiti  di  vigilanza,  di  controllo  o  ispettivi
esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
  2.  Le  operazioni  di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di
dati  ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con
l'indicazione scritta dei motivi.
  3.  In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i
trattamenti  di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati
di  diversi  titolari,  sono  ammessi  solo  se  previsti da espressa
disposizione di legge.
  4.  Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art.    17    (Limiti  all'utilizzabilita'    di    dati
          personali).  -  1.  Nessun atto o provvedimento giudiziario
          o amministrativo che  implichi  una    valutazione      del
          comportamento   umano  puo'   essere  fondato unicamente su
          un  trattamento  automatizzato    di dati personali volto a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
            2.  L'interessato puo'  opporsi  ad ogni  altro  tipo  di
          decisione  adottata sulla   base del trattamento di  cui al
          comma 1  del presente articolo, ai    sensi  dell'art.  13,
          comma    1, lettera d), salvo  che la decisione  sia  stata
          adottata    in    occasione     della     conclusione     o
          dell'esecuzione  di un  contratto,  in accoglimento  di una
          proposta   dell'interessato  o    sulla  base  di  adeguate
          garazie individuate dalla legge".
            - L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  e'  il
          seguente:
            "Art.    23   (Dati inerenti   alla   salute).  -  1. Gli
          esercenti   le professioni   sanitarie e   gli    organismi

          sanitari  pubblici   possono, anche senza  l'autorizzazione
          del Garante, trattare  i dati personali idonei a   rivelare
          lo  stato  di    salute,  limitatamente  ai  dati    e alle
          operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita'
          di tutela dell'incolumita'   fisica    e    della    salute
          dell'interessato.   Se   le medesime  finalita'  riguardano
          un  terzo  o  la  collettivita',  in mancanza del  consenso
          dell'interessato,    il  trattamento  puo'  avvenire previa
          autorizzazione del Garante.
            2. I   dati personali idonei a    rivelare  lo  stato  di
          salute  possono essere resi  noti all'interessato  solo per
          il  tramite di  un medico designato dall'interessato o  dal
          titolare.
            3.  L'autorizzazione  di    cui al comma 1 e' rilasciata,
          salvi i casi di particolare urgenza, sentito  il  Consiglio
          superiore  di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
          ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
            4. La diffusione  dei dati idonei a rivelare lo  stato di
          salute e'  vietata,    salvo  nel    caso    in    cui  sia
          necessaria   per finalita'  di prevenzione, accertamento  o
          repressione dei reati,   con l'osservanza delle  norme  che
          regolano la materia".