Art. 4 Operazioni eseguibili 1. Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti. 2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi. 3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Note all'art. 4: - L'art. 17 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 17 (Limiti all'utilizzabilita' di dati personali). - 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. 2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garazie individuate dalla legge". - L'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 23 (Dati inerenti alla salute). - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante. 2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia".