Art. 5.
          Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 22 della legge e' inserito il
seguente:
  "1-bis.  Il  comma  1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle  confessioni  religiose  i  cui  i  rapporti  con lo Stato siano
regolati  da  accordi  o  intese  ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione,  nonche'  relativi  ai  soggetti  che con riferimento a
finalita'  di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari
con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o
enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni.
  Queste   ultime   determinano   idonee  garanzie  relativamente  ai
trattamenti effettuati.".
  2.  Il  comma  3  dell'articolo  22  della  legge e' sostituito dal
seguente:
  "3.  Il  trattamento  dei  dati  indicati  al  comma  1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito
solo  se  autorizzato  da espressa disposizione di legge, nella quale
siano  specificati  i  tipi  di  dati che possono essere trattati, le
operazioni  eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite.  In  mancanza  di espressa disposizione di legge, e fuori
dai  casi  previsti  dai  decreti  legislativi  di  modificazione  ed
integrazione  della presente legge, emanati in attuazione della legge
31  dicembre  1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante,     nelle    more    della    specificazione    legislativa,
l'individuazione  delle  attivita',  tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del
comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.".
  3.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 22 della legge e' inserito il
seguente:
  "3-bis.  Nei  casi  in  cui e' specificata, a norma del comma 3, la
finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi  di  dati  e  le  operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione  di  quanto  previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi  di  attuazione  della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti  e  necessari  in  relazione alle finalita' perseguite nei
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
  4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti
a  quanto  previsto dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 22 della legge,
introdotto  dal  comma  3  del presente articolo entro il 31 dicembre
1999.  Per  le  richieste  presentate al Garante, a norma del comma 3
dell'articolo  22  della legge, come modificato dal presente decreto,
entro  il  31  dicembre 1999, il termine per la decisione del Garante
medesimo  e'  di  novanta  giorni, durante i quali il trattamento dei
dati gia' in corso puo' essere proseguito sino alla decisione.
  5.  I  provvedimenti  di  cui  all'articolo  22, comma 3-bis, della
legge,  introdotto  dal  comma 3 del presente articolo, costituiscono
attuazione  dei  principi  di cui agli articoli da 1 a 4 del presente
decreto.
 
           Note all'art. 5:
            -   Per   l'art. 22  della  legge  31  dicembre  1996, n.
          675,  come modificato dal presente decreto legislativo,  v.
          le note all'art. 1.
            -  Per la legge 31 dicembre 1996, n. 676, v. le note alle
          premesse.