Art. 10
            Organi, finalita' e modalita' della vigilanza

  1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorita'
di  controllo  sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro
primo  del  codice civile, ed anche successivamente, finche' ciascuna
fondazione  rimarra' titolare di partecipazioni di controllo, diretto
o  indiretto,  in  societa' bancarie ovvero concorrera' al controllo,
diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a
patti  di  sindacato  o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle
fondazioni  e'  attribuita  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  2.  La  vigilanza  sulle  fondazioni  ha  per scopo la verifica del
rispetto  della  legge  e  degli statuti, la sana e prudente gestione
delle  fondazioni, la redditivita' dei patrimoni e l'effettiva tutela
degli interessi contemplati negli statuti.
  3. L'Autorita' di vigilanza:
    a)  autorizza  le operazioni di trasformazione e fusione, escluse
le  operazioni  dirette  al  mutamento della natura giuridica e degli
scopi  istituzionali  delle fondazioni, come individuati all'articolo
2;
    b)  determina,  con  riferimento  a  periodi  annuali, sentite le
organizzazioni  rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di
reddito  in  relazione  al  patrimonio,  commisurato  ad  un  profilo
prudenziale  di  rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle
fondazioni;
    c)  approva,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  degli scopi
indicati  al  comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento
da  emanarsi  entro  sessanta  giornidal  ricevimento  della relativa
documentazione;  decorso  tale  termine le modificazioni si intendono
approvate.   Qualora  siano  formulate  osservazioni  il  termine  e'
interrotto  e  ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della
risposta da parte della fondazione interessata;
    d)  puo'  chiedere  alle  fondazioni  la  comunicazione di dati e
notizie  e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini  dalla  stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza
indugio  l'Autorita' di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga  a  conoscenza  nell'esercizio  dei propri compiti, che possano
costituire  un'irregolarita'  nella  gestione  ovvero  una violazione
delle norme che disciplinano l'attivita' delle fondazioni;
    e)   emana,   sentite  le  organizzazioni  rappresentative  delle
fondazioni,  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale  aventi  ad
oggetto,  tra  l'altro,  la  diversificazione  degli investimenti, le
procedure   relative   alle   operazioni   aventi   ad   oggetto   le
partecipazioni  nella  Societa'  bancaria conferitaria detenute dalla
fondazione,  i  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita',  le
ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione
temporanea  dalla  carica  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
indirizzo,   amministrazione,   direzione   e   controllo  presso  le
fondazioni  e  la  disciplina  del  conflitto di interessi, nonche' i
parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di
criteri  di  efficienza  e  di  sana e prudente gestione; i poteri di
indirizzo   sono   esercitati  in  conformita'  e  nei  limiti  delle
disposizioni del presente decreto;
    f)  puo'  effettuare  ispezioni presso le fondazioni e richiedere
alle  stesse  l'esibizione  dei  documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
    g)  emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo
alle modalita' di redazione dei bilanci;
    h)  puo'  disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o
categorie  di  fondazioni  di maggiore rilevanza; che i bilanci siano
sottoposti  a  revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    i)  stabilisce  le  forme e le modalita' per la revisione sociale
dei bilanci;
    j)   quando  non  siano  adottati  dai  competenti  organi  della
fondazione,   nei   termini   prescritti,   i  provvedimenti  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  j),  provvede  all'adozione dei
provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
    k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Per    il titolo del decreto   legislativo 24 febbraio
          1998,  58, si veda nelle note in premessa.