Art. 11. Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di vigilanza 1. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita' nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attivita' e' controllata dal comitato di sorveglianza. 3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita' riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorita' di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7. 4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza. 5. L'indennita' spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza e' determinata con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza ed e' posta a carico della fondazione. 6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. 7. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorita' di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o piu' liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo e' devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuita' degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. 8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorita' di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorita' di vigilanza puo' provvedere alla liquidazione coatta amministrativa. 9. L'Autorita' di vigilanza puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorita', al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione.
Nota all'art. 11: - Il libro I, titolo II, capo II del codice civile reca disposizioni concernenti le associazioni e le fondazioni.