Art. 11.
       Provvedimenti straordinari dell'Autorita' di vigilanza
  1. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre
   con   decreto   lo  scioglimento  degli  organi  con  funzione  di
   amministrazione  e  di controllo della fondazione quando risultino
   gravi  e  ripetute  irregolarita'  nella  gestione,  ovvero  gravi
   violazioni   delle   disposizioni  legislative,  amministrative  e
   statutarie, che regolano l'attivita' della fondazione.
  2.  Con  il  decreto  di  scioglimento  vengono nominati uno o piu'
   commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da
   tre  membri.  I  commissari straordinari esercitano tutti i poteri
   degli  organi  disciolti;  la  loro  attivita'  e' controllata dal
   comitato di sorveglianza.
  3.   I   commissari   straordinari   provvedono   a   rimuovere  le
   irregolarita'  riscontrate  e  promuovono  le  soluzioni  utili al
   perseguimento    dei   fini   istituzionali   ed   al   ripristino
   dell'ordinario  funzionamento  degli organi. Possono motivatamente
   proporre  all'Autorita'  di  vigilanza  la  liquidazione,  ove  si
   verifichino le situazioni previste nel comma 7.
  4.  Ai  commissari  straordinari  spetta l'esercizio dell'azione di
   responsabilita'  nei confronti dei componenti dei disciolti organi
   della  fondazione,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e con
   l'autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza.
  5.  L'indennita'  spettante  ai commissari straordinari e ai membri
   del  comitato  di  sorveglianza  e'  determinata con provvedimento
   dell'Autorita' di vigilanza ed e' posta a carico della fondazione.
  6.  Le  funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la
   durata della gestione commissariale.
  7. L'Autorita' di vigilanza, sentiti gli interessati, puo' disporre
   con   decreto   la  liquidazione  della  fondazione,  in  caso  di
   impossibilita'  di raggiungimento dei fini statutari e negli altri
   casi  previsti dallo statuto. L'Autorita' di vigilanza nel decreto
   di  liquidazione, provvede a nominare uno o piu' liquidatori ed un
   comitato   di  sorveglianza.  L'eventuale  patrimonio  residuo  e'
   devoluto  ad  altre  fondazioni,  assicurando,  ove  possibile, la
   continuita'   degli   interventi  nel  territorio  e  nei  settori
   interessati  dalla  fondazione posta in liquidazione. Si applicano
   le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
  8.  La  liquidazione  prevista  dal  comma  7  si svolge secondo le
   disposizioni  del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e
   relative   disposizioni   di  attuazione,  sotto  la  sorveglianza
   dell'Autorita'  di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni
   di  interesse  generale  l'Autorita'  di vigilanza puo' provvedere
   alla liquidazione coatta amministrativa.
  9.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo' sospendere temporaneamente gli
   organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario
   per  il  compimento  di  atti  specifici necessari per il rispetto
   delle  norme  di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti
   di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorita',
   al  fine  di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della
   fondazione.
 
           Nota all'art. 11:
            -   Il   libro   I,   titolo  II,   capo  II  del  codice
          civile  reca disposizioni concernenti le associazioni e  le
          fondazioni.