Art. 2.
                   Natura e scopi delle fondazioni
  1.  Le  fondazioni  sono  persone  giuridiche private senza fine di
lucro,  dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono
eclusivamente  scopi  di  utilita'  sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
  2.  Lo  statuto  individua  i  settori ai quali ciascuna fondazione
indirizza  la  propria  attivita', comprendendo fra questi almeno uno
dei settori rilevanti.