Art. 2. Natura e scopi delle fondazioni 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono eclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attivita', comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti.