Art. 3.
          Modalita' di perseguimento degli scopi statutari

  1.  Le  fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita'
consentite  dalla  loro natura giuridica, come definita dall'articolo
2,  comma  1.  Operano nel rispetto di principi di economicita' della
gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali
ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
  2.  Non  sono  consentiti  alle  fondazioni l'esercizio di funzioni
creditizie;  e' esclusa altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di
erogazione  o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti
con  fini  di  lucro  o in favore di imprese di qualsiasi natura, con
eccezione  delle  imprese  strumentali e delle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
  3.  Gli  statuti  delle  fondazioni  assicurano  il  rispetto della
disposizione  di  cui  all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
  4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite
dagli   statuti,  le  modalita'  e  i  criteri  che  presiedono  allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento
alle  modalita' di individuazione e di selezione dei progetti e delle
iniziative  da  finanziare,  allo  scopo di assicurare la trasparenza
dell'attivita',   la   motivazione  delle  scelte  e  la  piu'  ampia
possibilita'  di  tutela  degli  interessi contemplati dagli statuti,
nonche'  la  migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli
interventi.
 
           Note all'art. 3:
            -    La    legge  8    novembre   1991,   n.   381, reca:
          "Disciplina  delle cooperative sociali".
            -  Il  testo dell'art.   15   della   legge   11   agosto
          1991,    n.    266  (Leggequadro  sul  volontariato), e' il
          seguente:
            "Art. 15 (Fondi  speciali presso le regioni). - 1.    Gli
          enti di cui all'art. 12,  comma 1, del  decreto legislativo
          20  novembre    1990, n.   356, devono prevedere nei propri
          statuti che una quota non inferiore  ad    un  quindicesimo
          dei  propri    proventi,    al  netto    delle  spese    di
          funzionamento e dell'accantonamento di cui  alla lettera d)
          del comma 1 dello  stesso art. 12,   venga  destinata  alla
          costituzione    di fondi speciali presso le regioni al fine
          di istituire, per il tramite degli enti locali,  centri  di
          servizio   a      disposizione   delle   organizzazioni  di
          volontariato, e da  queste  gestiti,  con  la  funzione  di
          sostenerne e qualificarne l'attivita'.
            2.  Le  casse  di  risparmio, fino   a quando non abbiano
          proceduto alle  operazioni  di  ristrutturazione    di  cui
          all'art. 1  del citato decreto legislativo n. 356 del 1990,
          devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma  1
          del  presente  articolo una quota   pari ad un decimo delle
          somme destinate ad opere   di  beneficenza  e  di  pubblica
          utilita'  ai  sensi  dell'art.  35,  terzo comma, del regio
          decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
            3. Le modalita'  di attuazione delle norme    di  cui  ai
          commi   1 e 2, saranno stabilite  con decreto del  Ministro
          del tesoro,  di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
          sociali,  entro  tre mesi dalla data di pubblicazione della
          presente legge nella Gazzetta Ufficiale".