Art. 4. 
                               Organi 
 
  1.  Gli  statuti,  nel  definire  l'assetto   organizzativo   delle
fondazioni, si conformano ai seguenti principi: 
    a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di
amministrazione e di controllo; 
    b) attribuzione  all'organo  di  indirizzo  della  competenza  in
ordine alla determinazione dei programmi,  delle  priorita'  e  degli
obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo
che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 
      1) approvazione e modifica  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni; 
      2)   nomina   e   revoca   dei   componenti   dell'organo    di
amministrazione  e  di  controllo  e  determinazione   dei   relativi
compensi; 
      3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei  confronti  dei
componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 
      4) approvazione del bilancio; 
      5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale
e della politica degli investimenti; 
      4) trasformazioni e fusioni; 
    c)  previsione,  nell'ambito   dell'organo   di   indirizzo,   di
un'adeguata  e  qualificata  rappresentanza   del   territorio,   con
particolare  riguardo  agli  enti  locali,  nonche'  dell'apporto  di
personalita' che per professionalita', competenza ed  esperienza,  in
particolare nei settori cuie' rivolta l'attivita'  della  fondazione,
possano  efficacemente  contribuire   al   perseguimento   dei   fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad  assicurare
l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo  modalita'  di
designazione e di  nomina  dirette  a  consentire  un'equilibrata,  e
comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno  dei  soggetti
che partecipano alla formazione dell'organo; 
    d) le fondazioni di origine associativa  possono,  nell'esercizio
della  loro   autonomia   statutaria,   prevedere   il   mantenimento
dell'assemblea  dei  soci,  disciplinandone  la  composizione,  ferme
rimanendo in ogni caso le  competenze  dell'organo  di  indirizzo  da
costituirsi ai sensi del presente articolo.  All'assemblea  dei  soci
puo' essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo,  nel  rispetto
di quanto previsto  dalla  lettera  c);  in  tale  caso,  i  soggetti
nominati per  designazione  dell'assemblea  dei  soci,  unitamente  a
quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del  comma  6,
non possono comunque superare la  meta'  del  totale  dei  componenti
l'organo di indirizzo; 
    e) attribuzione all'organo  di  amministrazione  dei  compiti  di
gestione  della  fondazione,  nonche'  di  proposta  e   di   impulso
dell'attivita' della fondazione,  nell'ambito  dei  programmi,  delle
priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; 
    f)  previsione,  nell'ambito  degli   organi   collegiali   delle
fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai  rispettivi  statuti  a
specifici ambiti territoriali, della presenza di  una  rappresentanza
non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti  da  almeno
tre anni nei territori stessi; 
    g) determinazione,  per  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
indirizzo,  amministrazione,  direzione   e   controllo   presso   le
fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali  fissati  ai  sensi
dell'articolo  10,   comma   3,   lettera   e),   di   requisiti   di
professionalita'  e  onorabilita',   ipotesi   di   incompatibilita',
riferite anche alla  carica  di  direttore  generale  della  Societa'
bancaria  conferitaria  ovvero  ad  incarichi   esterni   o   cariche
pubbliche, e cause che comportano  la  sospensione  temporanea  dalla
carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti  e
la trasparenza delle decisioni; 
    h) previsione dell'obbligo  dei  componenti  degli  organi  della
fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o
sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; 
    i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono
nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere  confermati
per una sola volta; 
    j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti
la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause  di
sospensione  e  di  decadenza  ed  assume  entro  trenta   giorni   i
conseguenti provvedimenti. 
  2. I  componenti  dell'organo  di  indirizzo  non  rappresentano  i
soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 
  3. I membri dell'organo di  amministrazione  non  possono  assumere
funzioni di consigliere di amministrazione  nella  Societa'  bancaria
conferitaria. 
  4. L'organo di  controllo  e'  composto  da  persone  che  hanno  i
requisiti professionali per  l'esercizio  del  controllo  legale  dei
conti. 
  5. La  costituzione  degli  organi  della  fondazione  mediante  il
sistema  della  cooptazione  e'  consentita  soltanto  con   riguardo
all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1,
lettera c). Alle associazioni rappresentative o  di  categoria  delle
fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri
di nomina o di designazione degli organi della fondazione.