Art. 5.
                             Patrimonio
  1.  Il  patrimonio  della  fondazione  e'  totalmente  vincolato al
perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare
il  patrimonio,  osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da
conservarne il valore ed ottenerne una redditivita' adeguata.
  2. La gestione del patrimonio e' svolta con modalita' organizzative
interne  idonee  ad  assicurarne la separazione dalle altre attivita'
della   fondazione,   ovvero  puo'  essere  affidata  a  intermediari
abilitati,  ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di
funzionamento  detraibili  a  norma dell'articolo 8, comma 1, lettera
a).  L'affidamento  della  gestione  patrimoniale  a soggetti esterni
avviene  in  base  a  criteri  di  scelta  rispondenti  all'esclusivo
interesse della fondazione.
  3.   Il   patrimonio   e'   incrementato   dalla  riserva  prevista
dall'articolo  8, comma 1, lettera c), nonche' dalle altre componenti
di cui all'articolo 9, comma 4.
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, si veda nelle note alle premesse.