Art. 6. Partecipazioni di controllo 1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. 2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando: a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di cui al comma 1 ne' conservare le partecipazioni di controllo gia' detenute nelle societa' stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25. 5. La scissione a favore di societa' controllate dalla fondazione non puo' riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa' diversi da quelli previsti al comma 1.
Nota all'art. 6: - Il testo del primo e secondo comma dell'art. 2359 del codice civile (Societa' controllate e societa' collegate), e' il seguente: "Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincolo contratti con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi".