Art. 6.
                     Partecipazioni di controllo
  1.  Le  fondazioni  possono  detenere  partecipazioni  di controllo
solamente  in  enti  e  societa'  che  abbiano  per oggetto esclusivo
l'esercizio di imprese strumentali.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto il controllo sussiste nei casi
previsti  dall'articolo  2359,  primo  e  secondo  comma,  del codice
civile.
  3.  Il  controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante,  ai  sensi  del  primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del
codice civile, quando:
  a)  la  fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati
con  altri  soci,  ha  il  diritto  di  nominare la maggioranza degli
amministratori,   ovvero   dispone   della   maggioranza   dei   voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  b)  la  fondazione  ha  il  potere, in base ad accordi in qualsiasi
forma  stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la
nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
  c)  sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo  idonei  ad  attribuire  alla  fondazione  i poteri o i
diritti di cui alle lettere a) o b).
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo
in  societa'  diverse  da  quelle di cui al comma 1 ne' conservare le
partecipazioni  di  controllo  gia'  detenute  nelle societa' stesse,
fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.
  5.  La  scissione a favore di societa' controllate dalla fondazione
non  puo'  riguardare  partecipazioni di controllo in enti o societa'
diversi da quelli previsti al comma 1.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il   testo del  primo e  secondo comma  dell'art. 2359
          del  codice  civile  (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate), e' il seguente:
             "Sono considerate societa' controllate:
            1)  le societa'   in cui un'altra societa'  dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le societa'  che  sono sotto  influenza  dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincolo
          contratti con essa.
            Ai fini  dell'applicazione dei numeri  1) e  2) del primo
          comma  si  computano  anche  i    voti spettanti a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi".