Art. 7.
                   Diversificazione del patrimonio
  1.  Le  fondazioni  diversificano  il  rischio  di investimento del
patrimonio   e   lo   impiegano  in  modo  da  ottenerne  un'adeguata
redditivita'.   Al   medesimo  fine  possono  mantenere  o  acquisire
partecipazioni  non  di controllo in societa' anche diverse da quelle
aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
  2.  Nella  dismissione  delle  attivita' patrimoniali le fondazioni
operano   secondo   criteri   di   trasparenza,   congruita'   e  non
discriminazione.
  3.  Le  operazioni  aventi  per  oggetto le partecipazioni detenute
dalla   fondazione   nella   Societa'   bancaria   conferitaria  sono
previamente  comunicate  all'Autorita'  di  vigilanza  insieme con un
prospetto  informativo  nel  quale  sono  illustrati  i  termini,  le
modalita',  gli  obiettivi  e i soggetti interessati dall'operazione.
Trascorsi  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Autorita'   di   vigilanza   senza  che  siano  state  formulate
osservazioni la fondazione puo' procedere alle operazioni deliberate.