Art. 8. Destinazione del reddito 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attivita' svolta dalla singola fondazione; b) oneri fiscali; c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita' di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti; e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorita' di vigilanza; f) erogazioni previste da specifiche norme di legge. 2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3. 3. E' fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b). 4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa' strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.