Art. 8.
                      Destinazione del reddito
  1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
  a)  spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza
delle  spese  alla  struttura  organizzativa  ed all'attivita' svolta
dalla singola fondazione;
    b) oneri fiscali;
  c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorita' di
vigilanza;
  d)  almeno  il  cinquanta  per  cento  del  reddito  residuo  o, se
maggiore,  l'ammontare  minimo di reddito stabilito dall'Autorita' di
vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
  e)  eventuali  altri  fini  statutari, reinvestimento del reddito o
accantonamenti   e  riserve  facoltativi  previsti  dallo  statuto  o
dall'Autorita' di vigilanza;
    f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
  2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.
  3.  E'  fatto  divieto  alle  fondazioni di distribuire o assegnare
quote  di  utili,  di  patrimonio  ovvero  qualsiasi  altra  forma di
utilita' economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori
e  ai  dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo
4, comma 1, lettera b).
  4.  Ai  fini  dei  titoli I e V del presente decreto si intende per
reddito  l'ammontare  dei  ricavi,  delle plusvalenze e di ogni altro
provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso
alla  determinazione  del  reddito le quote di utili realizzati dalle
societa'   strumentali   controllate   dalla   fondazione   ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, ancorche' non distribuiti.