Art. 9.
                    Bilancio e scritture contabili
  1.  Il  bilancio  delle  fondazioni  e'  costituito  dai  documenti
previsti dall'articolo 2423 del  codice civile. Le fondazioni tengono
i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e
la  relazione  sulla gestione,  anche  con  riferimento alle  singole
erogazioni  effettuate nell'esercizio.  La  relazione sulla  gestione
illustra, in  un'apposita sezione,  gli obiettivi  sociali perseguiti
dalla  fondazione   e  gli  interventi  realizzati,   evidenziando  i
risultati  ottenuti   nei  confronti   delle  diverse   categorie  di
destinatari.
  2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal
comma 1, si  osservano, in quanto applicabili,  le disposizioni degli
articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
  3. Le  fondazioni predispongono contabilita' separate  con riguardo
alle imprese dalle stesse esercitate  ai sensi dell'articolo 3, comma
2. L'istituzione di tali imprese e' disposta dall'organo di indirizzo
della fondazione.  Esse tengono i  libri e le  scritture obbligatorie
previsti dal  codice civile  per le  imprese soggette  all'obbligo di
iscrizione nel registro.
  4. Le  fondazioni, aventi natura  di ente non commerciale  ai sensi
dell'articolo 12,  possono imputare direttamente al  patrimonio netto
le plusvalenze  e le  minusvalenze, anche conseguenti  a valutazione,
relative alla partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria. Le
perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonche'
le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al
conto  economico,  non  rilevano  ai fini  della  determinazione  del
reddito   da  destinare   alle  attivita'   istituzionali  ai   sensi
dell'articolo 8.
  5.  Fermo quanto  previsto dal  comma 2,  l'Autorita' di  vigilanza
disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicita' dei
bilanci e della  relativa relazione, in conformita' con  la natura di
organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:
  a)  rendere   trasparenti  i  profili  patrimoniali,   economici  e
finanziari dell'attivita' svolta dalle fondazioni;
  b) fornire una corretta  ed esauriente rappresentazione delle forme
di investimento  del patrimonio,  al fine  di consentire  la verifica
dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo
valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditivita'.
 
           Note all'art. 9:
            -  Il  testo  dell'art.  2423  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art.    2423  -    Redazione     del  bilancio.      Gli
          amministratori    devono  redigere     il   bilancio     di
          esercizio,   costituito  dallo    stato  patrimoniale,  dal
          conto economico e dalla nota integrativa.
            Il  bilancio  deve  essere redatto   con chiarezza e deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  della societa' e il risultato
          economico dell'esercizio.
            Se le  informazioni richieste  da specifiche disposizioni
          di  legge  non    sono    sufficienti    a      dare    una
          rappresentazione  veritiera  e corretta, si devono  fornire
          le informazioni complementari necessarie allo scopo.
            Se,   in    casi  eccezionali,  l'applicazione  di    una
          disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile   con
          la rappresentazione veritiera e  corretta,  la disposizione
          non    deve   essere applicata.  La  nota integrativa  deve
          motivare  la  deroga e  deve indicarne   l'influenza  sulla
          rappresentazione        della    situazione   patrimoniale,
          finanziaria e del risultato  economico. Gli eventuali utili
          derivanti dalla deroga devono,  essere    iscritti  in  una
          riserva  non distribuibile se  non in misura corrispondente
          al valore recuperato.
             Il bilancio deve essere redatto in lire".
            - Si  riporta il testo degli  articoli dal 2421 al   2435
          del codice civile:
            "Art.  2421 (Libri sociali obbligatori). -  Oltre i libri
          e le altre scritture   contabili    prescritti    nell'art.
          2214,  la  societa'  deve tenere:
            1)  il  libro dei soci, nel  quale devono essere indicati
          il numero delle  azioni,  il   cognome   e   il nome    dei
          titolari  delle  azioni nominative,  i  trasferimenti  e  i
          vincoli ad  esse  relativi  e  i versamenti eseguiti;
            2)  il  libro delle obbligazioni,  il quale deve indicare
          l'ammontare delle obbligazioni emesse  e di quelle estinte,
          il cognome  e il nome dei   titolari  delle    obbligazioni
          nominative    e  i    trasferimenti  e    i vincoli ad esse
          relativi;
            3) il libro  delle adunanze e delle  deliberazioni  delle
          assemblee,  in    cui  devono   essere trascritti   anche i
          verbali redatti  per atto pubblico;
            4) il libro  delle adunanze e delle  deliberazioni    del
          consiglio di amministrazione;
            5)  il libro  delle  adunanze e  delle  deliberazioni del
          collegio sindacale;
            6)  il libro  delle  adunanze e  delle  deliberazioni del
          comitato esecutivo, se questo esiste;
            7) il  libro delle adunanze  e delle deliberazioni  delle
          assemblee  degli  obbligazionisti,  se  sono  state  emesse
          obbligazioni.
            I libri indicati  nei numeri 1, 2,  3 e 4 sono tenuti   a
          cura  degli amministratori,   il libro  indicato  nel  n. 5
          a  cura del  collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6
          a cura del comitato esecutivo e il libro   indicato nel  n.
          7 a  cura del rappresentante  comune degli obbligazionisti.
            I    libri suddetti,   prima che   siano   messi in  uso,
          devono  essere numerati progressivamente in  ogni pagina  e
          bollati in  ogni foglio a norma dell'art. 2215".
            "Art.  2422 (Diritto d'ispezione dei  libri sociali). - I
          soci hanno diritto di  esaminare  i  libri  indicati    nei
          numeri  1  e  3  dell'articolo  precedente  e  di ottenerne
          estratti a proprie spese.
            Eguale       diritto     spetta      al    rappresentante
          comune   degli obbligazionisti per i   libri  indicati  nei
          numeri  2    e  3  dell'articolo  precedente,  e ai singoli
          obbligazionisti  per  il  libro  indicato   nel   n.      7
          dell'articolo medesimo".
            "Art.   2423      (Redazione   del     bilancio).  -  Gli
          amministratori devono  redigere      il    bilancio      di
          esercizio,     costituito  dallo    stato patrimoniale, dal
          conto economico e dalla nota integrativa.
            Il bilancio deve essere redatto   con  chiarezza  e  deve
          rappresentare  in  modo  veritiero e corretto la situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio.
            Se le  informazioni richieste  da specifiche disposizioni
          di  legge  non    sono    sufficienti    a      dare    una
          rappresentazione  veritiera  e corretta, si devono  fornire
          le informazioni complementari necessarie allo scopo.
            Se,   in    casi  eccezionali,  l'applicazione  di    una
          disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile   con
          la rappresentazione veritiera e  corretta,  la disposizione
          non    deve   essere applicata.  La  nota integrativa  deve
          motivare  la  deroga e  deve indicarne   l'influenza  sulla
          rappresentazione        della    situazione   patrimoniale,
          finanziaria e del risultato  economico. Gli eventuali utili
          derivanti dalla deroga devono,  essere    iscritti  in  una
          riserva  non distribuibile se  non in misura corrispondente
          al valore recuperato.
             Il bilancio deve essere redatto in lire".
            "Art.  2424  (Contenuto  dello  stato  patrimoniale).   -
          Lo    stato patrimoniale deve essere redatto in conformita'
          al seguente schema.
          Attivo:
            A) Crediti   verso soci per   versamenti  ancora  dovuti,
          con separata indicazione della parte gia' richiamata.
             B) Immobilizzazioni:
              I - Immobilizzazioni immateriali:
               1) costi di impianto e di ampliamento;
               2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
            3)   diritti   di   brevetto  industriale  e  diritti  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
               4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
               5) avviamento;
               6) immobilizzazioni in corso e acconti;
               7) altre.
             Totale.
              II - Immobilizzazioni materiali:
               1) terreni e fabbricati;
               2) impianti e macchinario;
               3) attrezzature industriali e commerciali;
               4) altri beni;
               5) immobilizzazioni in corso e acconti.
             Totale.
            III   -     Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione, per ciascuna voce dei crediti,  degli  importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
              1) partecipazioni in:
                a) imprese controllate;
                b) imprese collegate;
                c) imprese controllanti;
                d) altre imprese;
              2) crediti:
                a) verso imprese controllate;
                b) verso imprese collegate;
                c) verso controllanti;
                d) verso altri;
              3) altri titoli;
            4)  azioni  proprie,  con  indicazione anche  del  valore
          nominale complessivo.
             Totale.
             Totale immobilizzazioni (B).
             C) Attivo circolante:
              I - Rimanenze:
               1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
               2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
               3) lavori in corso su ordinazione;
               4) prodotti finiti e merci;
               5) acconti.
             Totale.
            II  -    Crediti, con separata  indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
               1) verso clienti;
               2) verso imprese controllate;
               3) verso imprese collegate;
               4) verso controllanti;
               5) verso altri.
             Totale.
            III  -  Attivita'  finanziarie  che   non   costituiscono
          immobilizzazioni:
               1) partecipazioni in imprese controllate;
               2) partecipazioni in imprese collegate;
               3) partecipazioni in imprese controllanti;
               4) altre partecipazioni;
            5)  azioni  proprie,  con  indicazioni anche  del  valore
          nominale complessivo;
               6) altri titoli.
             Totale.
              IV - Disponibilita' liquide:
               1) depositi bancari e postali;
               2) assegni;
               3) danaro e valori in cassa.
             Totale.
             Totale attivo circolante (C).
            D)    Ratei e   risconti,  con separata  indicazione  del
          disaggio  su prestiti.
          Passivo:
             A) Patrimonio netto:
              I - Capitale.
              II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
              III - Riserve di rivalutazione.
              IV - Riserva legale.
              V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
              VI - Riserve statutarie.
              VII - Altre riserve, distintamente indicate.
              VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
              IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
             Totale.
             B) Fondi per rischi e oneri:
              1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
              2) per imposte;
              3) altri.
             Totale.
             C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
            D)    Debiti,   con separata  indicazione,  per  ciascuna
          voce,  degli importi esigibili oltre l'eserciziosuccessivo:
              1) obbligazioni;
              2) obbligazioni convertibili;
              3) debiti verso banche;
              4) debiti verso altri finanziatori;
              5) acconti;
              6) debiti verso fornitori.
              7) debiti rappresentati da titoli di credito;
              8) debiti verso imprese controllate;
              9) debiti verso imprese collegate;
              10) debiti verso controllanti;
              11) debiti tributari;
            12) debiti verso istituti di previdenza  e  di  sicurezza
          sociale;
              13) altri debiti.
             Totale.
            E)   Ratei   e   risconti,   con   separata   indicazione
          dell'aggio  su prestiti.
            Se un  elemento dell'attivo  o del passivo  ricade  sotto
          piu'   voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa  deve
          annotarsi, qualora cio' sia necessario  ai    fini    della
          comprensione  del  bilancio,   la  sua appartenenza anche a
          voci diverse da quella nella quale e' iscritto.
            In  calce  allo stato  patrimoniale  devono  risultare le
          garanzie  prestate    direttamente    o     indirettamente,
          distinguendosi   tra fidejussioni, avalli,  altre  garanzie
          personali  e   garanzie reali, ed indicando  separatamente,
          per   ciascun tipo,   le garanzie   prestate  a  favore  di
          imprese controllate e  collegate, nonche' di controllanti e
          di  imprese  sottoposte    al controllo di queste   ultime;
          devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
            "Art. 2425  (Contenuto del conto  economico). - Il  conto
          economico deve essere redatto in  conformita'  al  seguente
          schema:
          A) Valore della produzione:
             1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
            2)  variazioni  delle rimanenze di   prodotti in corso di
          lavorazione, semilavorati e finiti;
             3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
             4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
            5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione  dei
          contributi in conto esercizio.
              Totale.
          B) Costi della produzione:
            6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
             7) per servizi;
             8) per godimento di beni di terzi;
             9) per il personale:
               a) salari e stipendi;
               b) oneri sociali;
               c) trattamento di fine rapporto;
               d) trattamento di quiescenza e simili;
               e) altri costi;
             10) ammortamenti e svalutazioni:
               a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
               b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
               c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
            d)   svalutazioni   dei   crediti   compresi  nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide;
            11) variazioni    delle  rimanenze    di  materie  prime,
          sussidiarie, di consumo e merci;
             12) accantonamenti per rischi;
             13) altri accantonamenti;
             14) oneri diversi di gestione.
              Totale.
             Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).
          C) Proventi e oneri finanziari:
            15) proventi da partecipazioni,  con separata indicazione
          di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
             16) altri proventi finanziari;
            a)  da  crediti  iscritti   nelle  immobilizzazioni,  con
          separata  indicazione  di  quelli da imprese  controllate e
          collegate e di quelli da controllanti;
            b) da titoli iscritti   nelle  immobilizzazioni  che  non
          costituiscono partecipazioni;
            c)  da  titoli  iscritti   nell'attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni;
            d)   proventi diversi   dai  precedenti,    con  separata
          indicazione  di  quelli   da     imprese   controllate    e
          collegate   e  di   quelli  da controllanti;
            17) interessi e  altri  oneri  finanziari,  con  separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti.
             Totale (15+16-17).
          D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
             18) rivalutazioni:
               a) di partecipazioni;
            b)     di     immobilizzazioni    finanziarie  che    non
          costituiscono partecipazioni;
            c) di   titoli iscritti all'attivo circolante    che  non
          costituiscono partecipazioni;
             19) svalutazioni:
               a) di partecipazioni;
            b)     di     immobilizzazioni    finanziarie  che    non
          costituiscono partecipazioni;
            c) di titoli iscritti   nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni.
             Totale delle rettifiche (18-19).
          E) Proventi e oneri straordinari:
            20)    proventi,   con   separata     indicazione   delle
          plusvalenze    da  alienazioni  i  cui  ricavi   non   sono
          iscrivibili al n. 5);
            21)    oneri,      con   separata     indicazione   delle
          minusvalenze  da alienazioni, i cui effetti contabili   non
          sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
          esercizi precedenti.
              Totale delle partite straordinarie (20-21).
             Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);
              22) imposte sul reddito dell'esercizio;
              23) 24) 25) abrogati;
              26) utile (perdita) dell'esercizio".
            "Art.    2426  (Criteri    di  valutazione).    -   Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
            1)    le  immobilizzazioni   sono iscritte   al costo  di
          acquisto  o di produzione.  Nel  costo   di   acquisto   si
          computano   anche   i   costi accessori.    Il  costo    di
          produzione    comprende   tutti     i   costi  direttamente
          imputabili  al    prodotto. Puo'   comprendere anche  altri
          costi,  per  la  quota     ragionevolmente  imputabile   al
          prodotto,  relativi  al periodo di fabbricazione e fino  al
          momento dal quale il bene puo' essere utilizzato;  con  gli
          stessi  criteri  possono essere aggiunti gli oneri relativi
          al finanziamento  della  fabbricazione,  interna  o  presso
          terzi;
            2)   il   costo   delle   immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali, la cui utilizzazione  e' limitata  nel   tempo
          deve   essere    sistematicamente  ammortizzato    in  ogni
          esercizio  in relazione  con  la loro  residua possibilita'
          di utilizzazione.   Eventuali modifiche   dei criteri    di
          ammortamento  e dei  coefficienti  applicati  devono essere
          motivate nella nota integrativa;
            3)  l'immobilizzazione  che,  alla  data  della  chiusura
          dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore  a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta a  tale  minor  valore;  questo  non  puo'  essere
          mantenuto  nei  successivi   bilanci se sono venuti  meno i
          motivi della rettifica effettuata;
            Per le  immobilizzazioni consistenti   in  partecipazioni
          in  imprese  controllate   o   collegate   che    risultino
          iscritte  per  un  valore superiore  a   quello   derivante
          dall'applicazione   del   criterio  di valutazione previsto
          dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo  di  redigere
          il  bilancio  consolidato, al  valore  corrispondente  alla
          frazione   di  patrimonio   netto  risultante   dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata, la differenza   dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
            4)    le immobilizzazioni  consistenti in  partecipazioni
          in    imprese  controllate  o    collegate  possono  essere
          valutate,    con  riferimento  ad  una  o  piu'   tra dette
          imprese, anziche' secondo  il criterio indicato al  n.  1),
          per  un  importo  pari  alla corrispondente   razione   del
          patrimonio    netto   risultante     dall'ultimo   bilancio
          delle  imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le
          rettifiche richieste dai principi    di    redazione    del
          bilancio   consolidato   nonche'   quelle necessarie per il
          rispetto dei   principi  indicati  negli  articoli  2423  e
          2423-bis.
            Quando  la partecipazione e' iscritta per  la prima volta
          in base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo  di
          acquisto   superiore   al  valore  corrispondente       del
          patrimonio         netto       risultante       dall'ultimo
          bilanciodell'impresa  controllata o  collegata  puo' essere
          iscritto  nell'attivo,   purche'   ne  siano   indicate  le
          ragioni  nella  nota integrativa.   La   differenza,    per
          la    parte    attribuibile    a    beni  ammortizzabili  o
          all'avviamento, deve essere ammortizzata.
            Negli    esercizi    successivi      le      plusvalenze,
          derivanti   dall'applicazione  del  metodo  del  patrimonio
          netto,   rispetto   al   valore   indicato   nel   bilancio
          dell'esercizio  precedente sono iscritte in una riserva non
          distribuibile;
            5)  i    costi di impianto  e di ampliamento,  i costi di
          ricerca, di sviluppo e  di  pubblicita'    aventi  utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso     del  collegio  sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati    entro un   periodo non  superiore a  cinque
          anni.  Fino  a   che  l'ammortamento   non  e'   completato
          possono    essere  distribuiti      dividendi   solo     se
          residuano   riserve     disponibili sufficienti  a  coprire
          l'ammontare dei costi non ammortizzati;
            6)  l'avviamento   puo' essere   iscritto nell'attivo con
          il consenso del collegio sindacale, se acquisito  a  titolo
          oneroso,  nei  limiti  del costo per esso sostenuto e  deve
          essere ammortizzato entro un periodo  di  cinque  anni.  E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento in un periodo limitato  di  durata  superiore,
          purche'  esso non superi  la durata per l'utilizzazione  di
          questo attivo e   ne sia data  adeguata  motivazione  nella
          nota integrativa;
            7)    il disaggio   su   prestiti deve   essere  iscritto
          nell'attivo   e  ammortizzato  in  ogni  esercizio  per  il
          periodo di durata del prestito;
            8)  i crediti   devono essere iscritti secondo  il valore
          presumibile di realizzazione;
            9)    le  rimanenze,    i    titoli    e  le    attivita'
          finanziarie  che   non costituiscono immobilizzazioni  sono
          iscritti al costo  di acquisto o di  produzione,  calcolato
          secondo    il   n. 1),  ovvero  al valore  di realizzazione
          desumibile dall'andamento del   mercato,  se  minore;  tale
          minor  valore  non    puo'  essere mantenuto nei successivi
          bilanci  se  ne sono   venuti meno   i motivi.  I  costi di
          distribuzione non  possono essere computati  nel  costo  di
          produzione;
            10)  il   costo dei beni  fungibili puo' essere calcolato
          col metodo della media   ponderata o  con    quelli  "primo
          entrato,  primo    uscito"  o  "ultimo   entrato,     primo
          uscito";  se  il    valore  cosi'   ottenuto differisce  in
          misura  apprezzabile    dai  costi correnti   alla chiusura
          dell'esercizio, la differenza deve   essere  indicata,  per
          categoria di beni, nella nota integrativa;
            11)  i  lavori  in  corso   su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base    dei   corrispettivi     contrattuali
          maturati   con  ragionevole certezza;
            12)  le    attrezzature  industriali    e commerciali, le
          materie prime, sussidiarie e di   consumo,  possono  essere
          iscritte    nell'attivo ad un valore    costante    qualora
          siano   costantemente   rinnovate,   e complessivamente  di
          scarsa  importanza in  rapporto  all'attivo   di  bilancio,
          sempreche'  non si abbiano variazioni  sensibili nella loro
          entita', valore e composizione.
            E'    consentito  effettuare   rettifiche   di   valore e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie".
            "Art.   2427 (Contenuto  della  nota integrativa).  -  La
          nota   deve indicare, oltre a  quanto  stabilito  da  altre
          disposizioni:
            1) i criteri  applicati nella valutazione delle  voci del
          bilancio,   nelle    rettifiche    di    valore    e  nella
          conversione   dei   valori   non  espressi  all'origine  in
          moneta avente corso legale nello Stato;
            2)  i    movimenti delle   immobilizzazioni, specificando
          per ciascuna  voce:    il      costo;    le      precedenti
          rivalutazioni,        ammortamenti     e  svalutazioni;  le
          acquisizioni, gli spostamenti   da una ad  altra  voce,  le
          alienazioni           avvenuti      nell'esercizio;      le
          rivalutazioni,    gli  ammortamenti  e    le   svalutazioni
          effettuati  nell'esercizio;  il totale delle  rivalutazioni
          riguardanti  le immobilizzazioni   esistenti alla  chiusura
          dell'esercizio;
            3)    la     composizione   delle    voci   ''costi    di
          impianto   e  di ampliamento'' e ''costi   di  ricerca,  di
          sviluppo    e  di  pubblicita''',  nonche'    le    ragioni
          dell'iscrizione    ed    i    rispettivi     criteri     di
          ammortamento;
            4)    le variazioni  intervenute nella  consistenza delle
          altre voci dell'attivo  e del   passivo; in    particolare,
          per    i fondi   e per  il trattamento di fine rapporto, le
          utilizzazioni, e gli accantonamenti;
            5)     l'elenco  delle     partecipazioni,      possedute
          direttamente  o   per tramite di societa'  fiduciaria o per
          interposta  persona, in imprese  controllate  e  collegate,
          indicando    per  ciascuna  la denominazione, la sede,   il
          capitale,  l'importo  del patrimonio  netto,  l'utile o  la
          perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota   posseduta   e
          il    valore  attribuito  in  bilancio  o il corrispondente
          credito;
            6) distintamente per    ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti  e  dei debiti   di durata   residua   superiore  a
          cinque  anni,   e dei   debiti assistiti   da      garanzie
          reali     su   beni  sociali,    con  specifica indicazione
          della natura delle garanzie;
            7) la composizione delle voci ''ratei e risconti attivi''
          e ''ratei e  risconti  passivi''  e   della voce    ''altri
          fondi''    dello    stato  patrimoniale,  quando    il loro
          ammontare sia  apprezzabile, nonche' la composizione  della
          voce ''altre riserve'';
            8)   l'ammontare     degli  oneri    finanziari  imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti  nell'attivo dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
            9)  gli impegni non risultanti  dallo stato patrimoniale;
          le notizie sulla composizione e natura di tali   impegni  e
          dei  conti  d'ordine,  la  cui  conoscenza    sia utile per
          valutare la situazione   patrimoniale e  finanziaria  della
          societa',   specificando     quelli  relativi    a  imprese
          controllate,   collegate,   controllanti   e   a    imprese
          sottoposte  al controllo di queste ultime;
            10)  se  significativa, la ripartizione  dei ricavi delle
          vendite e  delle    prestazioni    secondo  categorie    di
          attivita'  e secondo  aree geografiche;
            11) l'ammontare dei proventi  da partecipazioni, indicati
          nell'art.  2425, n. 15), diversi dai dividendi;
            12)    la suddivisione   degli  interessi ed  altri oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425, n.   17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
            13) la composizione delle  voci ''proventi straordinari''
          e  ''oneri straordinari''  del conto  economico,  quando il
          loro ammontare  sia apprezzabile;
            14)   i motivi   delle rettifiche   di valore    e  degli
          accantonamenti  eseguiti   esclusivamente in   applicazione
          di norme  tributarie ed  i relativi  importi, appositamente
          evidenziati  rispetto    all'ammontare  complessivo   delle
          rettifiche   e     degli  accantonamenti  risultanti  dalle
          apposite voci del conto economico;
            15)  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito   per
          categoria;
            16)   l'ammontare      dei   compensi     spettanti  agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
            17) il numero e il valore  nominale di ciascuna categoria
          di azioni della societa'  e il numero e  il valore nominale
          delle   nuove azioni della  societa'  sottoscritte  durante
          l'esercizio;
            l 8) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili
          in  azioni  e  i    titoli o   valori simili emessi   dalla
          societa',  specificando il loro numero e i diritti che essi
          attribuiscono" .
            "Art.  2428    (Relazione sulla gestione).  - Il bilancio
          deve  essere  corredato    da  una     relazione      degli
          amministratori   sulla      situazione   della  societa'  e
          sull'andamento della gestione, nel   suo  complesso  e  nei
          vari    settori in  cui essa ha  operato, anche  attraverso
          imprese controllate, con  particolare, riguardo  ai  costi,
          ai ricavi  e agli investimenti.
             Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
              1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
            2)  l    rapporti  con    imprese controllate, collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime;
            3)  il   numero e   il valore  nominale sia  delle azioni
          proprie sia delle    azioni    o    quote    di    societa'
          controllanti  possedute  dalla societa', anche per  tramite
          di  societa'  fiduciaria    o  per  interposta persona, con
          l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
            4) il  numero e  il valore   nominale sia   delle  azioni
          proprie  sia delle azioni o  quote di societa' controllanti
          acquistate  o  alienate  dalle    societa'    nel     corso
          dell'esercizio,     anche    per    tramite    di  societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della   corrispondente      parte  di     capitale,     dei
          corrispettivi   e  dei    motivi  degli  acquisti  e  delle
          alienazioni;
            5)   i   fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio;
              6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
            Entro  tre    mesi  dalla    fine  del    primo  semestre
          dell'esercizio  gli  amministratori    delle societa'   con
          azioni quotate  in borsa   devono trasmettere  al  collegio
          sindacale    una  relazione  sull'andamento della gestione,
          redatta  secondo  i criteri  stabiliti  dalla   commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  con regolamento
          pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   della    Repubblica
          italiana.  La  relazione  deve essere pubblicata nei modi e
          nei   termini   stabiliti   dalla  commissione  stessa  con
          regolamento anzidetto.
            Dalla  relazione    deve   inoltre   risultare   l'elenco
          delle  sedi secondarie della societa'".
            "Art.    2429  (Relazione   dei sindaci   e deposito  del
          bilancio).  Il bilancio   deve essere   comunicato    dagli
          amministratori  al   collegio sindacale, con  la relazione,
          almeno  trenta    giorni  prima    di  quello  fissato  per
          l'assemblea che deve discuterlo.
            Il   collegio sindacale  deve riferire  all'assemblea sui
          risultati dell'esercizio sociale  e    sulla  tenuta  della
          contabilita',   e fare le osservazioni  e  le  proposte  in
          ordine   al   bilancio   e   alla   sua  approvazione,  con
          particolare   riferimento all'esercizio della deroga di cui
          all'art. 2423, comma 4.
            Il   bilancio, con   le   copie  integrali    dell'ultimo
          bilancio     delle  societa'  controllate  e  un  prospetto
          riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo      bilancio
          delle     societa'    collegate,  deve   restare depositato
          in   copia   nella  sede della  societa',  insieme  con  le
          relazioni  degli amministratori  e  dei sindaci,  durante i
          quindici giorni che  precedono l'assemblea,  e finche'  sia
          approvato.  I soci possono prenderne visione.
            Il  deposito  delle  copie   dell'ultimo  bilancio  delle
          societa' controllate prescritto  dal comma precedente  puo'
          essere  sostituito, per quelle incluse  nel consolidamento,
          dal deposito  di un prospetto riepilogativo     dei    dati
          essenziali  dell'ultimo   bilancio  delle medesime".
            "Art.  2430  (Riserva legale). Dagli  utili netti annuali
          deve essere dedotta una somma corrispondente almeno    alla
          ventesima  parte di essi per costituire una riserva, fino a
          che questa non  abbia  raggiunto  il  quinto  del  capitale
          sociale.
            La  riserva  deve  essere reintegrata   a norma del comma
          precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
             Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
            "Art. 2431 (Sovrapprezzo  delle  azioni).    -  Le  somme
          percepite  dalla societa' per  l'emissione di  azioni ad un
          prezzo superiore   al  loro  valore  nominale  non  possono
          essere   distribuite fino a che la riserva legale non abbia
          raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430".
            "Art.  2432    (Partecipazione  agli     utili).   -   Le
          partecipazioni   agli   utili  eventualmente  spettanti  ai
          promotori,  ai soci fondatori e agli amministratori    sono
          computate   sugli   utili  netti  risultanti  dal bilancio,
          fatta deduzione della quota di riserva legale".
            "Art. 2433 (Distribuzione   degli  utili  ai  soci).    -
          L'assemblea   che   approva   il  bilancio  delibera  sulla
          distribuzione degli utili ai soci.
            Non possono essere pagati dividendi  sulle azioni, se non
          per utili realmente    conseguiti   e    risultanti     dal
          bilancio   regolarmente approvato.
            Se  si   verifica una  perdita del capitale  sociale, non
          puo' farsi luogo  a  ripartizione di  utili  fino   a   che
          il  capitale    non    sia  reintegrato o ridotto in misura
          corrispondente.
            I dividendi  erogati in violazione  delle    disposizioni
          del  presente  articolo non  sono ripetibili, se i  soci li
          hanno riscossi   in buona  fede  in    base  al    bilancio
          regolarmente    approvato,  da    cui risultano utili netti
          corrispondenti".
            "Art.    2434    (Azione    di    responsabilita').     -
          L'approvazione    del bilancio   da  parte della  assemblea
          non   implica  liberazione    degli  amministratori,    dei
          direttori    generali    e    dei      sindaci    per    le
          responsabilita' incorse nella gestione sociale".
            "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco  dei
          soci  e dei titolari    di    diritti    su    azioni).   -
          Entro   trenta    giorni dall'approvazione una   copia  del
          bilancio,  corredata  dalla relazione sulla gestione, dalla
          relazione  del    collegio  sindacale  e  dal  verbale   di
          approvazione   dell'assemblea,    deve    essere,   a  cura
          degli  amministratori,  depositata  presso   l'ufficio  del
          registro   delle imprese   o     spedita   al      medesimo
          ufficio   a  mezzo   di  lettera raccomandata.
            Il  bilancio  pubblicato  in  lire puo' essere pubblicato
          anche in euro al tasso  fisso di conversione.  Il  bilancio
          puo'   essere pubblicato, oltre che in  lire, anche in ecu,
          al  tasso    di  conversione  della  data  di      chiusura
          dell'esercizio;    tale tasso   deve essere  indicato nella
          nota integrativa.
            Entro trenta giorni dall'approvazione   del  bilancio  le
          societa' non quotate in  mercato regolamentato  sono tenute
          altresi'    a depositare per   l'iscrizione   nel  registro
          delle  imprese  l'elenco  dei  soci riferito alla  data  di
          approvazione  del  bilancio,   con l'indicazione del numero
          delle  azioni possedute, nonche' dei  soggetti diversi  dai
          soci    che  sono   titolari di   diritti o  beneficiari di
          vincoli sulle azioni   medesime.   L'elenco    deve  essere
          corredato    dall'indicazione  analitica  delle annotazioni
          effettuate nel libro dei   soci a  partire  dalla  data  di
          approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".