IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Vista la direttiva 95/16/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1951,
n. 1767; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497; 
  Visto l'articolo 2  del  decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998; 
  Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 9 aprile 1999; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie,  per  la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita'  e
del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme del presente regolamento si applicano  agli  ascensori,
in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche'  ai
componenti di sicurezza, utilizzati in  tali  ascensori  ed  elencati
nell'allegato IV. 
  2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli
ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un
percorso perfettamente definito nello  spazio,  pur  non  spostandosi
lungo guide rigide. 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
    a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il  trasporto
di persone; 
    b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per  scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
    c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera; 
    d) gli elevatori di scenotecnica; 
    e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto; 
    f)  gli  ascensori  collegati  ad  una   macchina   e   destinati
esclusivamente all'accesso al posto di lavoro; 
    g) i treni a cremagliera; 
    h) gli ascensori da cantiere. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per quanto concerne la  direttiva 95/16/CE vedasi nelle
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza     dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (legge comunitaria 1995-1997)".
            - La direttiva 95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 29 giugno  1995, concerne il ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri   relative   agli
          ascensori.
            -  Il  testo del comma 8 dell'art.  20 e dell'allegato 1,
          n. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59  (Delega al  Governo
          per  il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
            "8.  In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di  cui  alla legge  7 agosto  1990, n.  245, e  successive
          modificazioni,  nonche' valutazione del  medesimo  sistema,
          di  cui  alla  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73,  del    decreto  del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia".
                                                          "ALLEGATO 1
                                     (previsto dall'art. 20, comma 8)
            1.-6. (Omissis).
            7. Procedimento per  la concessione del nulla osta    per
          ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
          esercizio:
            legge   24   ottobre   1942,   n.   1415,   e  successive
          modificazioni;
            regolamento approvato  con decreto del Presidente   della
          Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167;
            regolamento  approvato  con decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
            decreto del   Presidente della   Repubblica  24    luglio
          1977,  n. 616, art. 19".
            - La legge  24 ottobre 1942, n. 1415, reca:  "Impianto ed
          esercizio  di  ascensori  e  di  montacarichi  in  servizio
          privato".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   24
          dicembre  1951,  n.    1767,    reca:  "Approvazione    del
          regolamento  per l'esecuzione  della legge 24 ottobre 1942,
          n.  1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
          e di montacarichi in servizio privato".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  29 maggio
          1963,  n.  1497,  reca: "Approvazione  del regolamento  per
          gli  ascensori ed  i montacarichi in servizio privato".
            -   Il   decreto-legge   30   giugno   1982,   n.    390,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge  12 agosto
          1982,  n.  597,   reca:   "Disciplina   delle      funzioni
          prevenzionali    e  omologative    delle unita'   sanitarie
          locali e  dell'Istituto superiore per  la prevenzione e  la
          sicurezza del lavoro". Si riporta il testo dell'art. 2:
            "Art. 2. - Ferme le  competenze attribuite  o  trasferite
          alle  unita'  sanitarie locali dagli articoli 19, 20  e 21,
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e'  attribuita,  a
          decorrere  dal  1  luglio  1982, all'ISPESL,  la   funzione
          statale  di  omologazione    dei   prodotti industriali  ai
          sensi  dell'art.  6,  lettera    n), n. 18, e dell'art. 24,
          della  legge  23 dicembre   1978,   n.   833,   nonche'  il
          controllo  di conformita' dei prodotti industriali di serie
          al tipo omologato.
            Per omologazione di un prodotto industriale si intende la
          procedura  tecnicoamministrativa    con  la    quale  viene
          provata e  certificata la rispondenza  del   tipo   o   del
          prototipo    di   prodotto   prima   della riproduzione   e
          immissione   sul   mercato, ovvero   del   primo o    nuovo
          impianto,  a  specidici    requisiti  tecnici prefissati ai
          sensi   e per  i  fini    prevenzionali  della    legge  23
          dicembre  1978,    n.  833,    nonche'  anche ai fini della
          qualita' dei prodotti.
            Le  procedure    e  le   modalita'   amministrative     e
          tecniche,    le  specifiche   tecniche,    le   forme    di
          attestazione   e     le    tariffe  dell'omologazione  sono
          determinate    con  decreti  interministeriali dei Ministri
          dell'industria,  del  commercio e  dell'artigianato,  della
          sanita'   e   del lavoro   e   della   previdenza  sociale,
          previo  parere dell'ISPESL".
            -    Il    decreto  legislativo    30  giugno   1993,  n.
          268,   reca:   "Riordinamento  dell'Istituto  superiore  di
          prevenzione  e sicurezza del lavoro, a  norma dell'art.  1,
          comma  1, lettera  h), della   legge 23  ottobre  1992,  n.
          421".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  18 aprile
          1994,  n.   441,      reca:    "Regolamento     concernente
          l'organizzazione,     il funzionamento   e la    disciplina
          delle    attivita'  relative   ai compiti dell'ISPESL,   in
          attuazione   dell'art.    2,   comma   2,    del    decreto
          legislativo 30 giugno 1993, n. 268".
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  24 luglio
          1996,  n.   459, reca: "Regolamento per  l'attuazione delle
          direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,  93/44/CEE  e   93/68/CEE
          concernenti   il   riavvicinamento delle legislazioni degli
          Stati membri relative alle macchine".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 17,  comma  2,  della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e    ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri):
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".