Art. 10. 
Disciplina  transitoria  per   la   conferma   degli   organismi   di
                           certificazione 
 
  1.  Gli  organismi  autorizzati  in  via   provvisoria   richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. L'istanza indica le eventuali  modificazioni  intervenute  nella
struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a
completare quella gia' in possesso dell'amministrazione,  secondo  le
prescrizioni del presente regolamento. 
  3. L'ammistrazione provvede, ai sensi  dell'articolo  9,  entro  il
termine di novanta giorni dalla data di  ricevimento  della  domanda.
Trascorso  inutilmente  tale  termine  l'autorizzazione  si   intende
concessa.