Art. 2. 
                        D e f i n i z i o n i 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) ascensore: un apparecchio a motore che collega piani  definiti
mediante una cabina che  si  sposta  lungo  guide  rigide  e  la  cui
inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi,  destinata  al
trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto  di  cose  se  la
cabina e' accessibile, ossia  se  una  persona  puo'  entrarvi  senza
difficolta', e munita di  comandi  situati  al  suo  interno  o  alla
portata di una persona che si trova al suo interno; 
    b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore
a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una  cabina  che
si sposta lungo guide rigide e la cui  inclinazione  sull'orizzontale
e' superiore a  15  gradi,  destinata  al  trasporto  di  sole  cose,
inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita  di  comandi
situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova  al
suo interno; 
    c)   installatore   dell'ascensore:   il    responsabile    della
progettazione,  della  fabbricazione,  dell'installazione   e   della
commercializzazione dell'ascensore, che  appone  la  marcatura  CE  e
redige la dichiarazione CE di conformita'; 
    d)  commercializzazione:  la   prima   immissione   sul   mercato
dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un  ascensore  o
di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego; 
    e) componenti di sicurezza: i componenti  elencati  nell'allegato
IV; 
    f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza,  che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; 
    g)  ascensore  modello:  un  ascensore  rappresentativo  la   cui
documentazione tecnica indica come  saranno  rispettati  i  requisiti
essenziali  di  sicurezza  negli  ascensori  derivati  dall'ascensore
modello, definito in  base  a  parametri  oggettivi  e  che  utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione  tecnica  sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte  le  varianti  consentite  tra  l'ascensore  modello  e  quelli
derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi  o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza; 
    h) messa in esercizio: la prima  utilizzazione  dell'ascensore  o
del componente di sicurezza; 
    i)  modifiche  costruttive  non   rientranti   nell'ordinaria   o
straordinaria manutenzione, in particolare: 
      1) il cambiamento della velocita'; 
      2) il cambiamento della portata; 
      3) il cambiamento della corsa; 
      4)  il  cambiamento  del  tipo  di  azionamento,  quali  quello
idraulico o elettrico; 
      5) la sostituzione del macchinario, della  cabina  con  la  sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone, delle
porte  di  piano,  delle  difese  del  vano  e  di  altri  componenti
principali; 
    l)  norme  armonizzate:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
adottate dagli organismi  di  normazione  europea  su  mandato  della
Commissione europea e da quest'ultima approvate,  i  cui  riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  europee  e
trasposte in una norma nazionale; 
    m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori  e
montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.