Art. 4. 
     Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
 
  1. Gli ascensori e i componenti di  sicurezza  cui  si  applica  il
presente regolamento devono rispondere  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I. 
  2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE e accompagnati  dalla  dichiarazione  CE  di  conformita'  di  cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento. 
  3. Ogni altra  apparecchiatura  destinata,  per  dichiarazione  del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea, ad essere incorporata in un  ascensore  cui  si  applica  il
presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata. 
  4. La persona  responsabile  della  realizzazione  dell'edificio  o
della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono  comunicarsi
reciprocamente gli elementi necessari e  devono  prendere  le  misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e  la  sicurezza  di
utilizzazione dell'impianto. 
  5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno  dei
vani di corsa previsti per gli ascensori non  vi  siano  tubazioni  o
installazioni diverse da quelle necessarie al  funzionamento  o  alla
sicurezza dell'impianto.