Art. 5. 
      Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 
 
  1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono  pubblicate,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Quando una norma nazionale che recepisce una  norma  armonizzata
prevede uno o piu' requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela
della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale  norma  si
considera conforme  ai  suddetti  requisiti.  Si  considera  altresi'
conforme ai requisiti di cui si tratta  il  componente  di  sicurezza
atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente  montato  di
rispondere agli stessi requisiti. 
  3. In assenza di norme armonizzate, con  regolamento  adottato  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono  importanti
o utili per la corretta  applicazione  dei  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato I. 
  4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317, adottano le  procedure  necessarie  per  consentire  alle  parti
sociali la partecipazione nel processo di  elaborazione  e  controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori. 
  5. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
se  le  norme  armonizzate  non  appaiono  rispondenti  ai  requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede  ad  adire
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE. 
 
           Nota all'art. 5:
            -    La    legge    21   giugno   1986, n.   317,   reca:
          "Attuazione  della direttiva n.  83/189/CEE relativa   alla
          procedura    d'informazione nel settore delle norme e delle
          regolamentazioni tecniche".