Art. 6. 
             Procedura di valutazione della conformita' 
 
  1. Prima della  commercializzazione  dei  componenti  di  sicurezza
elencati  nell'allegato  IV,  il  fabbricante  di  un  componente  di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono: 
    a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo  a  controlli  della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza  per  un
esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un  sistema  di
garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per  il  controllo  della
produzione oppure applicare un sistema di  garanziaqualita'  completo
conforme all'allegato IX; 
    b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di  sicurezza  e
redigere  una  dichiarazione  di  conformita'  recante  gli  elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni  previste
negli allegati VIII, IX, XI di riferimento; 
    c) conservare una copia della dichiarazione  di  conformita'  per
dieci  anni  a  decorrere  dall'ultima  data  di  fabbricazione   del
componente di sicurezza. 
  2. Prima della commercializzazione  ogni  ascensore  e'  costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure: 
    a) di controllo finale di cui all'allegato VI, 
oppure 
    di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, 
oppure 
    di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, 
se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame  CE
del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in  conformita'
ad un ascensore modello sottoposto  all'esame  CE  del  tipo  di  cui
all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un  ascensore
per il quale sia stato attuato un sistema  di  garanzia  di  qualita'
conforme all'allegato XIII, integrato da un  controllo  del  progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate; 
    b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato; 
    c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme
alle norme armonizzate. 
  3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a quelle di installazione e  prova,  possono  essere  compiute  sullo
stesso ascensore, se  questo  e'  progettato  in  conformita'  ad  un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V. 
  4. Nei casi di cui al comma 2,  lettera  a),  il  responsabile  del
progetto    fornisce    al    responsabile     della     costruzione,
dell'installazione e  delle  prove,  tutta  la  documentazione  e  le
indicazioni  necessarie  affinche'  queste  operazioni   si   possano
svolgere in piena sicurezza. 
  5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone  la
marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di  conformita'
recante gli elementi indicati nell'allegato II  tenendo  conto  delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato  VI,  X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni  a  decorrere
dalla data  di  commercializzazione  dell'ascensore.  La  Commissione
dell'Unione  europea,  gli  Stati  membri  e  gli   altri   organismi
notificati possono  ottenere  dall'installatore,  su  richiesta,  una
copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle
prove relative all'esame finale. 
  6. Quando gli ascensori o i componenti di  sicurezza  costituiscono
oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi  e
che  prevedono  l'apposizione  della  marcatura  CE,  questa   indica
altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza  si  presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive. 
  7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da  applicare  durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o  i
componenti di sicurezza  sono  conformi  soltanto  alle  disposizioni
delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso,  i  riferimenti  alle  direttive  applicate,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono  essere  riportati
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di  istruzione  stabiliti
dalle direttive e che accompagnano l'ascensore  o  il  componente  di
sicurezza. 
  8.  Quando  l'installatore  dell'ascensore,  il   fabbricante   del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito  nel  territorio
dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente
articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da  chi  immette  sul
mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce l'ascensore o il  componente  di  sicurezza
per uso personale.