Art. 6. Procedura di valutazione della conformita' 1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono: a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato IX; b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento; c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure: a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate; b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato; c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame finale. 6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. 7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza. 8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.