Art. 7. Marcatura CE 1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III. 2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.