Art. 7. 
                            Marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III. 
  2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di  ascensore
in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I  e
deve, altresi', essere apposta su  ciascun  componente  di  sicurezza
elencato  nell'allegato  IV  o,  se  cio'  non   e'   possibile,   su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 
  3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il  significato
ed il simbolo grafico della  marcatura  CE.  Sugli  ascensori  o  sui
componenti di  sicurezza  puo'  essere  apposto  ogni  altro  marchio
purche' questo non limiti la  visibilita'  e  la  leggibilita'  della
marcatura CE. 
  4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una   apposizione   irregolare   di   marcatura   CE   l'installatore
dell'ascensore, il fabbricante  del  componente  di  sicurezza  o  il
mandatario  di  quest'ultimo  stabilito  nel  territorio  dell'Unione
europea,  devono  conformare  il  prodotto  alle  disposizioni  sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  5. Nel  caso  in  cui  persiste  la  mancanza  di  conformita',  il
Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di
detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal  commercio
e  a  vietare   l'utilizzazione   dell'ascensore,   informandone   la
Commissione e gli Stati membri.