Art. 8. 
           Controllo di mercato e clausola di salvaguardia 
 
  1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza  commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita'  ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato  I  e'  operato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  dal
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  a  campione  o  su
segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in  coordinamento
permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli. 
  2. Le amministrazioni di cui al  comma  1,  si  avvalgono  per  gli
accertamenti  di  carattere  tecnico   dell'Istituto   superiore   di
prevenzione e sicurezza del lavoro  (ISPESL)  e  degli  altri  uffici
tecnici dello Stato. 
  3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la  prevenzione
e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o  di  un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza  di  cui
all'allegato  I  ne  danno  immediata  comunicazione   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. 
  4. Quando e'  constatato  che  un  ascensore  o  un  componente  di
sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato  conformemente
alla sua destinazione, rischia di  pregiudicare  la  sicurezza  e  la
salute delle persone ed  eventualmente  la  sicurezza  dei  beni,  il
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati,  ne  ordina  il  ritiro
temporaneo  dal  mercato  ed  il  divieto   di   utilizzazione,   con
provvedimento   motivato   e    notificato    all'interessato,    con
l'indicazione dei mezzi  di  ricorso  e  del  termine  entro  cui  e'
possibile ricorrere. 
  5. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti  di  cui
al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da: 
    a) non conformita' ai requisiti essenziali di  sicurezza  di  cui
all'articolo 4; 
    b) applicazione non corretta delle norme di cui  all'articolo  5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse. 
  6. A seguito delle conclusioni delle  consultazioni  avviate  dalla
Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui  al  comma  4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 
  7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori  o  dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a  carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti  di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito  nel  territorio
dell'Unione europea.