Art. 2.
                        Visto di conformita'
  1.  Il  rilascio  del  visto di conformita' di cui all'articolo 35,
comma  2,  lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
implica  il  riscontro  della  corrispondenza  dei dati esposti nella
dichiarazione  alle  risultanze  della relativa documentazione e alle
disposizioni  che  disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni   e  i  crediti  d'imposta,  lo  scomputo  delle  ritenute
d'acconto.
  2.  Il  rilascio  del  visto di conformita' di cui all'articolo 35,
comma  1,  lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
implica, inoltre:
    a)  la  verifica  della  regolare  tenuta  e  conservazione delle
scritture  contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e
delle imposte sul valore aggiunto;
    b)  la  verifica  della  corrispondenza  dei  dati  esposti nella
dichiarazione  alle  risultanze delle scritture contabili e di queste
ultime alla relativa documentazione;
    c)  l'attestazione  della  congruita' dell'ammontare dei ricavi o
dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore,  ove  applicabili,  ovvero  l'attestazione  di cause che
giustificano l'eventuale scostamento.