Art. 4.
                      Certificazione tributaria
  1.  I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con
decreto  del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2,
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, tenendo conto, di
norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli
nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti
del lavoro.
  2.  Con  lo  stesso  decreto il Ministro delle finanze individua il
numero   massimo   delle   certificazioni   tributarie   che  ciascun
certificatore puo' rilasciare.