Art. 3
                    Comunicazioni allo straniero

  1.  Le  comunicazioni  dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
relative  ai  procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e
dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
  2.  Le  comunicazioni  dei  provvedimenti concernenti gli stranieri
diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1,  emanati  dal  Ministro
dell'interno,  dai  prefetti,  dai questori o dagli organi di polizia
sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza,
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  o  quando  la  persona  e'
irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
  3.  Il  provvedimento  che  dispone il respingimento, il decreto di
espulsione,  il  provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno,   quello  di  rifiuto  della  conversione  del  titolo  di
soggiorno.  la  revoca  od  il rifiuto della carta di soggiorno, sono
comunicati   allo  straniero  mediante  consegna  a  mani  proprie  o
notificazione   del   provvedimento  scritto  e  motivato  contenente
l'indicazione  delle  eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con  modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del contenuto
dell'atto.  Se  lo  straniero  non  comprende  la lingua Italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una  sintesi  del  suo
contenuto,   anche   mediante   appositi  formulari  sufficientemente
dettagliati,  nella  lingua  a  lui  comprensibile,  o se cio' non e'
possibile,  in una delle lingue Inglese, francese o spagnola, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per
il  diniego  del  visto  di ingresso o di reingresso e la sintesi del
provvedimento puo' essere effettuata a richiesta, anche in arabo.
  4.  Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma
3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito
da  un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della
legge  30  luglio  1990,  n.  217, ed e' avvisato che, in mancanza di
difensore  di  fiducia,  sara'  assistito  da un difensore di ufficio
designato  dal  giudice  tra  quelli  iscritti  nella  tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate  con  l'avviso  di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
 
          Note all'art. 3:
          -  La  legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione del
          patrimonio  a  spese dello Stato per i meno abbienti". - Si
          riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto legislativo 28
          luglio  1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale):
          "Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). - 1.
          Il  Consiglio  dell'ordine  forense  predispone  e aggiorna
          almeno  ogni  tre  mesi  l'elenco alfabetico degli iscritti
          negli  albi  idonei  e disponibili ad assumere le difese di
          ufficio.
          2.  L'elenco,  sottoscritto dal presidente e dal segretario
          del  consiglio  dell'ordine forense, e' consegnato in copia
          al   presidente   del   tribunale,  il  quale  ne  cura  la
          trasmissione  agli  uffici  giudiziari  che  hanno sede nel
          territorio del circondario.
          3.  Il  consiglio  dell'ordine  forense,  d'intesa  con  il
          presidente  del  tribunale,  forma almeno ogni tre mesi una
          tabella  di  turni  giornalieri  o settimanali, se del caso
          differenziata  per i diversi uffici giudiziari, nella quale
          sono  distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco
          indicato   nel  comma  1,  in  modo  che  ogni  giorno  sia
          assicurata  la  reperibilita'  di  un  numero  di difensori
          corrispondente alle esigenze.
          4.  Nella  tabella sono fissati i criteri di individuazione
          del difensore di ufficio.
          5.  La  tabella,  sottoscritta dal presidente del consiglio
          dell'ordine  forense  e  dal  presidente  del tribunale, e'
          trasmessa a cura di quets'ultimo agli uffici giudiziari che
          hanno sede nel territorio del circondario.
          6. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia
          giudiziaria,    individuano   il   difensore   di   ufficio
          nell'ambito  e  secondo l'ordine della tabella indicata nel
          comma  3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della tabella,
          provvede  l'autorita'  giudiziaria, nell'ambito dell'elenco
          indicato  nel  comma  1  e,  se  anche  questo  manca  o e'
          inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando
          il   presidente  o  un  membro  del  consiglio  dell'ordine
          forense.
          7.  Quando  il  difensore  di  ufficio  e'  designato fuori
          dell'ambito   o   dell'ordine  della  tabella,  l'autorita'
          giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione,
          informandone  il  presidente del tribunale ed il presidente
          del consiglio dell'ordine forense.

          8.  Il  presidente  del  tribunale  ed  il  presidente  del
          consiglio  dell'ordine  forense vigilano sul rispetto della
          tabella   e   dei   criteri   per   l'individuazione  e  la
          designazione dei difensori di ufficio.
          9.  I difensori assenti nella tabella hanno l'obbligo della
          reperibilita'".