Art. 3 Comunicazioni allo straniero 1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui al comma 3 o quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto. 3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno. la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua Italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile, o se cio' non e' possibile, in una delle lingue Inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso e la sintesi del provvedimento puo' essere effettuata a richiesta, anche in arabo. 4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un difensore di Fiducia, con ammissione, qualora (le sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed e' avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Note all'art. 3: - La legge 30 luglio 1990, n. 217, reca: "Istituzione del patrimonio a spese dello Stato per i meno abbienti". - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): "Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio). - 1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio. 2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, e' consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilita' di un numero di difensori corrispondente alle esigenze. 4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio. 5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, e' trasmessa a cura di quets'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 6. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della tabella, provvede l'autorita' giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o e' inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense. 7. Quando il difensore di ufficio e' designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorita' giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale ed il presidente del consiglio dell'ordine forense. 8. Il presidente del tribunale ed il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio. 9. I difensori assenti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilita'".