Art. 13 (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 2. Le indennita' di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile. 3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all'articolo 13 -La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187, relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9: Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) - Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di: lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma; lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394 reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5: Articolo 5 (indennita' di impiego operativo) 1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983, n.78, e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. TABELLA I =================================================================== N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE IN SPE MENSILI LORDE =================================================================== I Ten.Col. + 29 780.000 ------------------------------------------------------------------- II Ten.Col. + 25 720.000 ------------------------------------------------------------------- III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000 Magg. + 25 Cap. + 29 Ten. + 29 ------------------------------------------------------------------- IV Magg. Aiut. + 25 645.000 Cap. + 25 Ten. + 25 ------------------------------------------------------------------- V Cap. Aiutante 580.000 Ten. + 15 M.llo Capo + 25 ------------------------------------------------------------------- VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000 ------------------------------------------------------------------- VII M.llo Ord. + 15 500.000 ------------------------------------------------------------------- VIII M.llo Ord. + 10 460.000 ------------------------------------------------------------------- IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000 ------------------------------------------------------------------- X Ten. + 2 400.000 ------------------------------------------------------------------- XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000 ------------------------------------------------------------------- XII Ten. 320.000 ------------------------------------------------------------------- XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000 ------------------------------------------------------------------- XIV S.Ten. M.llo 260.000 ------------------------------------------------------------------- XV Serg. 220.000 ------------------------------------------------------------------- XVI I Cap. Magg 200.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78.