Art. 16 (Orario di lavoro) 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta, all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di' lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimenentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato. 3. Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento. 4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.