Art. 19
                       (Congedi straordinari)
  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno
del  mese  successivo  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
  2.  Il  congedo  straordinario  spetta  anche  al  personale che si
sottopone  alla  donazione  di  organi,  ivi compresa la donazione di
midollo osseo.
  3.  A  parita'  di  fattispecie  e  di  situazioni  legittimanti e'
riconosciuto  lo  stesso  numero di giornate di congedo straordinario
indipendentemente dalla qualifica posseduta.
  4.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo  15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
31   luglio   1995,   n.  395,  sussistono  anche  per  il  personale
accasermato.
  5.  Al  personale inviato in missione collettiva all'estero compete
il  rimborso  delle  spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e
documentate,  in  caso  di  concessione  di congedo straordinario per
gravi motivi.
 
            Note all'articolo 19
            -Si  trascrive il testo dell'articolo 3, comma 39, della
             legge 24 dicembre 1993, n, 537:
            Articolo  3  (Pubblico  impiego). - omissis. 39. Il primo
             comma  dell'articolo 40 del citato testo unico approvato
             con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio
             1957,  n.  3,  e'  sostituito dal seguente: Per il primo
             giorno   di   ogni   periodo   ininterrotto  di  congedo
             straordinario  spettano al pubblico dipendente tutti gli
             assegni,  ridotti in un terzo, escluse le indennita' per
             servizi   e   funzioni   di  carattere  speciale  e  per
             prestazioni  di lavoro straordinario. Durante il periodo
             di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni
             di  cui  al  periodo  precedente,  spettano  al pubblico
             dipendente  tutti gli assegni, escluse le indennita' per
             servizi   e   funzioni   di  carattere  speciale  e  per
             prestazioni di lavoro straordinario.
            -Il   testo   dell'art.  15  comma  2  del  Decreto  del
             Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 citato
             e' il seguente:
            Articolo  15  (Congedi  straordinari)  omissis  -  2.  In
             occasione   di   trasferimento  del  personale,  per  le
             esigenze  di  trasloco e di riorganizzazione familiare e
             presso  la  nuova  sede  di  servizio, l'Amministrazione
             concede  un  congedo straordinario speciale nelle durate
             di seguito specificate:
            a)  trasferimento  in territorio nazionale: giorni 20 per
             il  personale  ammogliato  o con famiglia a carico o con
             almeno  10  anni di servizio; giorni 10 per il personale
             senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
            b)  trasferimento per il personale destinato a prestare o
             che  rientri  dal  servizio  all'estero:  giorni  30  al
             personale  ammogliato  o  con  famiglia  a  carico o con
             almeno 10 anni di servizio, giorni 20 al personale senza
             famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. .