Art. 19 (Congedi straordinari) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo. 3. A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta. 4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato. 5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
Note all'articolo 19 -Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n, 537: Articolo 3 (Pubblico impiego). - omissis. 39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti in un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. -Il testo dell'art. 15 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 citato e' il seguente: Articolo 15 (Congedi straordinari) omissis - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare e presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio, giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. .