Art. 2 
                          (Nuovi stipendi) 
 
  1.  Gli  stipendi  stabiliti  dall'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati
a regime, delle seguenti misure mensili lorde: 
 
    
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Livello IV lire 68.000 
Livello V lire 71.000 
Livello VI lire 77.000 
Livello VI-bis lire 80.000 
Livello VII lire 83.000 
Livello VII-bis lire 86.500 
Livello VIII lire 90.000 
Livello IX lire 101.000 
    
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2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3.  Dal  1o  ottobre  1998  al  31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:

===================================================================

    
Livello IV lire 37.000 
Livello V lire 39.000 
Livello VI lire 42.000 
Livello VI-bis lire 43.500 
Livello VII lire 45.000 
Livello VII-bis lire 47.000 
Livello VIII lire 49.000 
Livello IX lire 55.000 
    
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4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del 
conseguimento di quello successivo. 
 
5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti 
dall'applicazione dei precedenti commi sono: 
 
Livello IV lire 13.519.000 
Livello V lire 14.773.000 
Livello VI lire 16.371.000 
Livello VI-bis lire 17.623.000 
Livello VII lire 18.875.000 
Livello VII-bis lire 20.263.000 
Livello VIII lire 21.651.000 
Livello IX lire 24.851.000 
  6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359. 
 
            Note all'articolo 2
            -   L'art.   2   del  D.P.R.  10  maggio  1996  n.359  ha
            rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il testo
            del comma 6:
            ART. 2 (Nuovi stipendi) omissis
            6.  I  valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
            derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

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Livello IV       £. 12.703.000
Livello V        £. 13.921.000
Livello VI       £. 15.447.000
Livello VI-bis   £. 16.663.000
Livello VII      £. 17.879.000
Livello VII-bis  £. 19.225.000
Livello VIII     £. 20.571.000
LivelloIX        £. 23.639.000
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            - Si trascrive il testo del dell'art. 1, comma 3, del DPR
            10.5.1996, n.359:
            Articolo  1  (Area  di  applicazione e durata) omissis 3.
            Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
            dalla data di scadenza del presente decreto, al personale
            di  cui  al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese
            successivo,  un  elemento  provvisorio della retribuzione
            pari   al   30%  del  tasso  di  inflazione  programmato,
            applicato   ai  livelli  retributivi  tabellari  vigenti,
            inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori
            tre  mesi  di  vacanza  contrattuale, detto importo sara'
            pari  al  50% del tasso di inflazione programmato e cessa
            di   essere   erogato   dalla  decorrenza  degli  effetti
            economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della
            Repubblica  emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera
            A), del decreto legislativo n.195/1995. .