Art. 2 (Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello IV lire 68.000 Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello IV lire 37.000 Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono: Livello IV lire 13.519.000 Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.
Note all'articolo 2 - L'art. 2 del D.P.R. 10 maggio 1996 n.359 ha rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il testo del comma 6: ART. 2 (Nuovi stipendi) omissis 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: =================================================================== Livello IV £. 12.703.000 Livello V £. 13.921.000 Livello VI £. 15.447.000 Livello VI-bis £. 16.663.000 Livello VII £. 17.879.000 Livello VII-bis £. 19.225.000 Livello VIII £. 20.571.000 LivelloIX £. 23.639.000 ------------------------------------------------------------------- - Si trascrive il testo del dell'art. 1, comma 3, del DPR 10.5.1996, n.359: Articolo 1 (Area di applicazione e durata) omissis 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera A), del decreto legislativo n.195/1995. .