Art. 23
           (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e
                     contrattazione decentrata)
  1.  L'accordo  nazionale quadro di Amministrazione e' stipulato fra
il  Ministro  competente,  o  un  suo  delegato,  e  una  delegazione
sindacale  composta  dai  rappresentanti  di  ciascuna organizzazione
sindacale  firmataria  dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22,
lettera a1).
  2.  Le  relative  procedure di contrattazione devono essere avviate
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
termine  entro  il  quale  le  organizzazioni sindacali presentano le
relative piattaforme.
  3.   L'accordo   nazionale  quadro  di  Amministrazione  ha  durata
quadriennale  e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
  4.  L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti
da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare
oneri  eccedenti  le  risorse confluite nel fondo di cui all'articolo
14.
  5.  Le  procedure  per  l'accordo  nazionale quadro si svolgono per
ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
  a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a
  ciascuna  di  esse,  a  cui  destinare  le  risorse  del  fondo per
  l'efficienza dei servizi istituzionali di cui, all'articolo 14;
  definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione
  e   attribuzione,   nonche'  le  relative  modalita'  di  verifica.
  L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale;
  b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di
  cui  al  comma  6,  unitamente alle procedure di perfezionamento in
  caso  di  mancata  intesa  ed  alle  modalita'  di verifica di tali
  accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
  c)  individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di
  servizio;
  d)  criteri  per  la  valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di
  servizio utilizzabili dal personale in missione;
  e)   criteri   relativi   alla   formazione   ed  all'aggiornamento
  professionale;
  f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la
  programmazione   di   turni   di  lavoro  straordinario  diretti  a
  consentire  ai  responsabili  degli  uffici  di  fronteggiare,  per
  periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
  h)   criteri   generali   Per   la   programmazione   di  turni  di
  reperibilita';
  i)  indirizzi  generali  per  le attivita' gestionali degli enti di
  assistenza del personale.
  6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale
  e  ufficio o istituto o reparto periferico di livello e individuati
  da  ciascuna  Amministrazione,  senza  oneri  finanziari aggiuntivi
  rispetto  a  quanto previsto dal presente decreto, con le procedure
  previste  dall'articolo  3,  comma  7,  del  decreto legislativo 12
  maggio 1995, n. 195, e per le seguenti materie:
  a)  gestione  ed  applicazione,  con  cadenza  annuale,  di  quanto
  previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite
  ed  entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi
  aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad, un
  accordo,  la  commissione  di cui all'articolo 28, comma 3, esprime
  parere vincolante nel merito;
  b)    criteri    applicativi    relativi    alla    formazione   ed
  all'aggiornamento  professionale,  con riferimento ai tempi ed alle
  modalita';
  c)  criteri  per  la verifica della qualita' e della salubrita' dei
  servizi di mensa e degli spacci;
  d)  criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e
  di benessere del personale;
  e)  misure  dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
  sviluppo  professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui
  alla legge 10 apriie 1991, n. 125.
 
            Note all'articolo 23
            Il  testo  dell'art.  3,  comma  7,  del  citato  decreto
             legislativo 12 maggio 1995, n.195 e' il seguente:
            Articolo  3  (Forze  di  polizia  ad ordinamento civile -
             materie  oggetto  di  contrattazione e di informazione e
             forme di partecipazione) omissis -
            7.  Nell'ambito  e  nei  limiti  fissati dalla disciplina
             emanata  con decreto del Presidente della Repubblica che
             recepisce   l'accordo   nazionale   ed  una  delegazione
             sindacale     composta    dai    rappresentanti    delle
             corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni
             sindacali    del   personale   firmatarie   dell'accordo
             nazionale  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a). I
             principi  generali  per  la  definizione  degli  accordi
             decentrati,  le  procedure di perfezionamento in caso di
             mancata  intesa nonche' le modalita' di verifica di tali
             accordi,  sono  stabiliti  con  apposito  accordo-quadro
             stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato,
             e  una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
             di'  ciascuna  delle organizzazioni sindacali firmatarie
             dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1,
             lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi
             decentrati,  nazionali e locali, resta impregiudicato il
             potere    di   autonoma   determinazione   di   ciascuna
             amministrazione. .
            -La legge 10 aprile 1991, n.125 reca Azioni positive per
             la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro .