Art. 24
                           (Informazione)
  1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
  2.    L'informazione    preventiva    e'    fornita   da   ciascuna
  Amministrazione,  inviando  con  congruo  anticipo  alle rispettive
  organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
  con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente
  ai criteri generali ed alle iniziative concernenti:
  a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e
  settimanale e dei turni di servizio;
  b) la mobilita' esterna del personale a domanda;
  c)  la  programmazione  di  turni di lavoro straordinario diretti a
  consentire  ai  responsabili  degli  uffici  di  fronteggiare,  per
  periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  d) l'applicazione del riposo compensativo;
  e) la programmazione di turni di reperibilita';
  3.  Per  le  materie  di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e),
  l'informazione  e'  fornita a livello centrale e periferico; per la
  materia  di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione
  e' fornita a livello di Amministrazione centrale.
  4.  L'informazione  successiva  si  attua  relativamente ai criteri
  generali concementi:
  a)  le misure di massima riguardanti l'organizzaione degli uffici e
  l'organizzaione del lavoro;
  b)  la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le
  altre  misure  di  massima  volte  a  migliorare  l'efficienza  dei
  servizi;
  c) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
  d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
  anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
  5.  Per  le  materie  suddette, le Amministrazioni della Polizia di
  Stato  e  del  Corpo  forestale  dello Stato forniscono le adeguate
  informazioni  alle  rispettive  organizzazioni sindacali firmatarie
  dell'accordo  sindacale  recepito  con  il  presente decreto in una
  apposita  conferenza  di  rappresentanti di dette Amministrzioni ed
  organizzazioni  sindacali,  non  avente alcuna natura negoziale, da
  riunirsi con cadenza semestrale.
  6.   L'informazione  successiva  si  attua  a  livello  centrale  e
  periferico.
  7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
  ed  il  confronto  tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette
  alle  rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
  nazionale   firmatarie   dell'accordo  sindacale  recepito  con  il
  presente   decreto   gli   ordini   del  giorno  del  Consiglio  di
  Amministrazione  e  delle  commissioni  del personale e le relative
  determinazioni.  Resta  fermo  il diritto dei singoli dipendenti di
  richiedere  ed  ottenere,  a  i sensi della legge 7 agosto 1990, n.
  241,   il   rilascio   della  copia  degli  atti  dei  procedimenti
  amministrativi  che  li riguardano. Di tale richiesta l'interessato
  potra'  informare,  ove  lo  ritenga  opportuno,  le organizzazioni
  sindacali.
 
            Note all'articolo 24
            -La  legge  7  agosto  1990,  n.241  reca Nuove norme in
             materia  di  procedimento amministrativo e di diritto di
             accesso ai documenti amministrativi .