Art. 33
         (Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilita')
  1.  Ai  fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
  contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma
  3  dell'articolo  31,  le  Amministrazioni centrali forniscono alle
  rispettive  organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
  predette  deleghe  e le incontrano per la certificazione dei dati e
  per  la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero
  essere  riscontrati  errori od omissioni in base ai dati in proprio
  possesso,  le  organizzazioni sindacali provvedono a documentare le
  richieste  di  rettifica  in  un  apposito incontro con le predette
  Amministrazioni  centrali, nel corso del quale si procede all'esame
  della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della
  relativa  documentazione  nel  caso  di  riscontro  positivo  della
  richiesta.  Le  Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo
  di  ciascun  anno,  i dati complessivi relativi alle deleghe per la
  riscossione  del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio
  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando
  modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura
  ottica,   predisposti  dal  medesimo  Dipartimento  della  funzione
  pubblica.
  2.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per
  la  riscossione  del  contributo  sindacale,  delle quali risultino
  titolari  le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano  dato vita ad
  aggregazioni   associative   sono   attribuite,   in   applicazione
  dell'articolo  44,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
  marzo  1998,  n.80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le
  stesse  documentino  di  essersi  dotate  di  un  unico  codice per
  l'accreditamento  del  contributo  delle  deleghe  stesse  o che le
  deleghe   siano  confermate  dagli  iscritti  a  favore  del  nuovo
  soggetto.
  3.  In  attuazione  dell'art.  47-bis,  commi 8, 9 e 12 del decreto
  legislativo  3  febbraio  1993,  n.29, e successive modificazioni e
  integrazioni,  e'  istituito  presso il Dipartimento della funzione
  pubblica   un   comitato   paritetico   al   quale  partecipano  le
  organizzazioni  sindacali  delle  Forze  di  Polizia ad ordinamento
  civile  rappresentative  sul  piano  nazionale,  che delibera anche
  sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora
  permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
  4.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno, le Amministrazioni di
  appartenenza  del  personale  interessato  - utilizzando modelli di
  rilevazione  e  procedure  informatizzate,  anche elettroniche ed a
  lettura  ottica,  predisposti  dalla  Presidenza  del Consiglio dei
  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, sono tenute a
  comunicare  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica gli elenchi
  nominativi,  suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale
  che  ha  fruito  di  distacchi  e  aspettative  sindacali nell'anno
  precedente.
  5.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
  Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate
  indicate  nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del
  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
  elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
  personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
  precedente  con  l'indicazione  per  ciascun  nominativo del numero
  complessivo  dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione
  pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti previsti dal presente
  decreto.
  6.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
  funzione  pubblica  puo'  disporre  ispezioni  nel  confronti delle
  Amministrazioni  che  non ottemperino tempestivamente agli obblighi
  indicati  nei  commi  1,  4  e  5  e  puo'  fissare  un termine per
  l'adempimento.  In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
  funzione   pubblica   non  fornisce  ulteriori  assensi  preventivi
  richiesti  dalle  stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30,
  comma  3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde,
  comunque,    il    funzionario    responsabile   del   procedimento
  appositamente  nominato  dall'Amministrazione  competente  ai sensi
  della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3,
  distinti   per   Amministrazioni   di  appartenenza  del  personale
  interessato,  per  sindacato,  per  qualifica  e  per  sesso,  sono
  pubblicati   dalla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -
  Dipartimento  della  funzione  pubblica  in allegato alla relazione
  annuale  sullo  stato della Pubblica Amministrazione, da presentare
  al  Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983,
  n. 93.
  8.  I  dirigenti  che  dispongono  o  consentono l'utilizzazione di
  distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali in violazione della
  normativa vigente sono responsabili personalmente.
  9.  Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto.
 
            Nota all'articolo 33
            -Si  riporta  il testo del comma 1, lettera c) dell'art.
             44  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 recante:
             Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di
             rapporti  di  lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
             giurisdizione   nelle   controversie   di  lavoro  e  di
             giurisdizione   amministrativa,  emanata  in  attuazione
             dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59:
            Articolo 44 omissis - lett. c): ai fini del calcolo delle
             percentuali  di  cui  alla  lettera b) si considerano le
             deleghe  in  virtu'  delle quali ciascuna organizzazione
             sindacale  percepisce,  dall'amministrazione  o ente che
             effettua   la   trattenuta,  la  quota  di  retribuzione
             volontariamente  ceduta dal lavoratore per il contributo
             sindacale.  Le  organizzazioni  sindacali che, nel corso
             del   1997,   abbiano   dato   vita,  mediante  fusione,
             affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione
             associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale
             le  deleghe  delle  quali risultino titolari, purche' il
             nuovo  soggetto succeda effettivamente nella titolarita'
             delle  deleghe  che  ad  esso vengono imputate, o che le
             deleghe  siano,  comunque,  confermare espressamente dai
             lavoratori    a    favore   del   nuovo   soggetto.   Le
             organizzazioni  sindacali  interessate  hanno l'onere di
             fornire all'ARAN idonea documentazione. .
            -Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 reca
             Razionalizzazione        dell'organizzazione       delle
             amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina
             in  materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
             della  legge  23  ottobre  1992, n. 421. Si trascrive il
             testo dell'art. 47-bis commi 8, 9 e 12:
            Articolo  47  bis  (Rappresentativita'  sindacale ai fini
             della contrattazione collettiva) omissis-
            8.  Per  garantire  modalita'  di  rilevazione  certe  ed
             obiettive,  per  la  certificazione  dei  dati  e per la
             risoluzione  delle  eventuali  controversie e' istituito
             presso  l'ARAN  un  comitato paritetico, che puo' essere
             articolato   per   comparti,  al  quale  partecipano  le
             organizzazioni  sindacali  ammesse  alla  contrattazione
             collettiva nazionale.
            9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai
             voti  ed  alle  deleghe.  Puo'  deliberare che non siano
             prese  in  considerazione, ai fini della misurazione del
             dato  associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
             sindacali  che  richiedano  ai  lavoratori un contributo
             economico  inferiore  di  piu'  della  meta'  rispetto a
             quello   mediamente   richiesto   dalle   organizzazioni
             sindacali del comparto o dell'area.
            10 e 11. omissis
            12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantire
             adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel
             rispetto  della  legislazione  sulla  riservatezza delle
             informazioni  di  cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675
             (b),    e    successive   disposizioni   correttive   ed
             integrative. .
            -Per   la   legge  7  agosto  1990,  n.  241  vedi  nota
             all'articolo 24.
            -Si  riporta il testo dell'art.16 della legge quadro sul
             pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93:
            Articolo 16 (Relazione al Parlamento) -
            Nella  relazione  al  Parlamento  di cui all'art.30 della
             legge  28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa
             l'attuazione   degli   accordi,   la  produttivita',  le
             disfunzioni,    i    tempi   e   i   costi   dell'azione
             amministrativa,  il  confronto  con i rapporti di lavoro
             nel  settore  privato, e si avanzano eventuali proposte.
             In  ogni  caso  il  Governo  riferisce  alle  competenti
             commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del
             Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di
             accordo    sindacale    entro    trenta   giorni   dalla
             formulazione.
            La  relazione  e'  allegata alla relazione previsionale e
             programmatica  di  cui  all'art.15  della legge 5 agosto
             1978, n.468.
            Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della
             nuova    normativa,   la   relazione   provvisionale   e
             programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata
             da  una  apposita  relazione  programmatica  di  settore
             riguardante gli accordi in via di stipulazione. .