Art. 39 (Norme transitorie e finali) 1. L'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.
Nota all'articolo 39 -Si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988: Articolo 1 - 1. Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalita' stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' di imbarco di cui all'articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto. . TABELLA A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO per il personale della Guardia di Finanza =================================================================== GRADI MISURE =================================================================== Dal grado di Generale (a) 30 per cento della misura indicata a quello di brigadiere con al n. 1 della tabella I allegata almeno 14 anni di servizio alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' superiore ai 40 nodi. ------------------------------------------------------------------- Dal grado di brigadiere (a) 30 per cento della misura indicata con meno di 14 anni n. 1 della tabella I allegata alla di servizio a quello legge 23 marzo 1983, n. 78 di finanziere. e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' inferiore ai 40 nodi. (b) 45 per cento della misura indicata al n. 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, per il personale imbarcato sulle unita' superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocita' superiore ai 40 nodi. -------------------------------------------------------------------